Principale Politica Diritti & Lavoro Le tasse sulle donazioni e successioni: come funzionano

Le tasse sulle donazioni e successioni: come funzionano

Autore: Angelo Greco

Quando non si paga l’imposta sulle donazioni e sulle successioni: i benefici fiscali e le esenzioni. 

Le tasse sulle donazioni e successioni sono uno dei temi più importanti in materia fiscale. Molte persone, infatti, non hanno una conoscenza approfondita su come funzionano queste tasse e spesso si ritrovano in difficoltà nella gestione dei propri beni.

Ad esempio, non tutti sanno che la tassazione sulle donazioni segue le stesse regole della tassazione sulle successioni. E questo per evitare, come avveniva un tempo, che i contribuenti possano optare per una donazione in vita, anticipando la divisione testamentaria (o viceversa), solo al fine di pagare meno tasse.

Non ha quindi molto senso chiedersi se sia meglio intestare un bene a un familiare quando si è ancora vivi o attendere la propria morte e farlo con il testamento. Peraltro, se è vero che il testamento non necessita del notaio come invece la donazione “di non modico valore”, è anche vero che prima o poi il testamento deve essere pubblicato e, in quel caso, c’è sempre bisogno di un notaio.

Detto ciò, vediamo come funzionano le tasse sulle donazioni, quando si devono pagare, chi deve pagarle e quali sono le aliquote. In questo articolo, scoprirai tutto quello che c’è da sapere sulle tasse sulle donazioni e successioni, dal calcolo dell’imposta al pagamento e alla dichiarazione dei redditi. Saranno analizzati i vari aspetti, dalle aliquote alle esenzioni, e saranno forniti consigli pratici per evitare sanzioni e ottimizzare il risparmio fiscale. Inoltre, verranno esaminate le ultime novità legislative in materia e le possibili modifiche in vista del futuro.

Indice

Come funzionano l’imposta sulle donazioni e sulle successioni?

Ogni volta che c’è un trasferimento di un bene o di un diritto, sia che ciò avvenga tramite testamento o tramite un atto di donazione, lo Stato pretende il pagamento dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni. Ciò quindi vale sia per i beni mobili (un quadro, un gioiello), il denaro, gli immobili.

Le aliquote dell’imposta vengono determinate in base al rapporto di parentela che eventualmente sussiste tra le parti. La legge prevede anche delle franchigie al di sotto delle quali non si versa alcuna imposta. Vediamo dunque quanto si paga con l’imposta di successione e donazione:

  • donazioni e successioni in favore di marito, moglie, genitori o figli, nonni o nipoti: non vengono tassati fino alla franchigia di 1 milione di euro; da questa cifra in poi si applica la tassazione al 4%;
  • donazioni e successioni in favore di fratelli e sorelle: non vengono tassati fino alla franchigia di 100.000 euro; il valore che supera tale importo la tassazione è del 6%;
  • donazioni e successioni in favore di altri parenti fino al quarto grado: vengono tassati con aliquota al 6%;
  • donazioni e successioni in favore di amici e estranei: vengono tassati sempre all’8%, ad esclusione di donazioni di modico valore;
  • donazioni e successioni in favore di soggetti portatori di grave handicap: la franchigia è fissata a 1.500.000 euro e l’aliquota è variabile in base al grado di parentela secondo quanto detto sopra.

Come funziona la franchigia?

Quando la legge prevede la franchigia (donazioni e successioni da coniugi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, portatori di handicap), la tassazione avviene solo sul valore che eccede tale franchigia. Ad esempio un figlio che riceve dal padre una casa del valore di 300 mila euro non versa alcuna imposta sulle donazioni (restano dovute le altre imposte di registro, ipotecaria, catastale). Se invece la casa vale 1.200.000 euro, l’imposta è del 4% su 200mila euro.

La franchigia spetta una sola volta per ciascun beneficiario in relazione a donazioni o altre liberalità ricevute dal medesimo soggetto; pertanto, in presenza di più donazioni o più liberalità, per la determinazione della franchigia spettante, occorre sommare al valore del bene o diritto trasferito, il valore delle precedenti donazioni o atti di liberalità.

Quando la donazione è soggetta a imposta fissa

La legge prevede che, in alcuni casi, l’imposta sulle donazioni non venga calcolata in modo proporzionale come visto sopra, ma in misura fissa pari a 200 euro. Ciò avviene nei seguenti casi:

  • indennità per cessazione del rapporto di agenzia (art. 1751 c.c.);
  • indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto di lavoro;
  • crediti contestati giudizialmente sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  • crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza o assistenza sociale, fino a quando non siano riconosciuti con un apposito provvedimento;
  • crediti ceduti allo Stato;
  • beni culturali vincolati, a condizione che sia presentata all’Ufficio delle entrate, all’atto della registrazione dell’atto di donazione, l’apposita attestazione rilasciata dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, dell’inventario dei beni vincolati.

Chi deve pagare l’imposta sulle successioni?

Tenuti al versamento dell’imposta sulle successioni sono tutti gli eredi e legatari in via solidale. Questo significa che se uno di questi non versa la propria quota, lo Stato può pretenderla dagli altri.

L’imposta è calcolata sul valore della quota di eredità o legato spettante al singolo beneficiario, al netto di specifiche riduzioni e detrazioni.

In caso di successione con beni immobili, gli eredi e i legatari devono, prima di presentare la dichiarazione di successione, autoliquidare e versare le imposte ipocatastali dovute per la trascrizione e la voltura del certificato di successione da effettuare dopo la presentazione della dichiarazione.

Chi deve pagare l’imposta sulle donazioni?

L’imposta sulle donazioni è invece dovuta solo dal donatario; nulla invece è dovuto dal donante.

Il donatario non deve versare l’imposta solo nel caso in cui sono previste le esenzioni di cui parleremo più avanti. Tra queste la più ricorrente è la donazione di modico valore, quella cioè che non determina un sostanzioso impoverimento per il donante.

Come si pagano le imposte sulle donazioni e sulle successioni?

L’imposta sulle donazioni si deve pagare a seguito della dichiarazione, all’Agenzia delle Entrate, del bene ricevuto. Ciò succede, per le donazioni che devono avvenire con atto pubblico, dinanzi al notaio e due testimoni. In tutti gli altri casi è il contribuente a dover dichiarare la liberalità nella propria dichiarazione dei redditi.

Ad esempio una persona che riceva un immobile in donazione verserà l’imposta sulle donazioni al notaio che roga l’atto. Invece, una persona che riceva 10mila euro da un amico dovrà riportare tale importo nella propria dichiarazione dei redditi.

Attenzione però: in generale, tutte le donazioni di non modico valore devono avvenire tramite il notaio, a pena di nullità. La presenza del notaio però non è un obbligo di natura fiscale bensì ai soli fini civilistici: serve infatti per rendere valida la donazione. Tuttavia, in caso di donazione “di non modico valore” effettuata senza notaio, pur essendo la stessa nulla sotto il profilo civilistico, l’imposta sulla donazione va comunque versata. Questo è l’orientamento della Cassazione [1].

Come e quando non pagare l’imposta sulle donazioni

La legge prevede l’esenzione dalla tassazione per le donazioni di modico valore, aventi ad oggetto denaro o altri beni mobili. Quindi, ad esempio, una persona che riceve una donazione tramite internet o un regalo da un parente o un amico non deve dichiarare tale donazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Il “modico valore” deve essere valutato in base alle condizioni economiche del donante e del donatario. Quindi la donazione che non impoverisce troppo il donante e che non arricchisce significativamente il donatario si può fare anche senza notaio.

Le donazioni di immobili non sono mai considerate “di modico valore”: dunque per esse è sempre necessario il notaio.

Non si paga l’imposta sulle donazioni (così come quella sulle successioni) al di sotto delle franchigie viste sopra e quindi:

  • donazioni tra coniuge o tra ascendenti e discendenti fino a 1 milione;
  • donazioni tra fratelli e sorelle fino a 100.000 euro;
  • donazioni a portatori di handicap fino a 1,5 milioni di euro.

Non si paga l’imposta sulle donazioni per spese per mantenimento, educazione, abbigliamento, malattia, matrimoni, le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale.

Non si paga l’imposta sulle donazioni nel caso di donazione di automobili, moto e altri veicoli iscritti al Pra.

Non sono soggette a imposizione fiscale le donazioni a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.

Non è soggetta a imposizione fiscale la donazione di immobili in favore dell’ex coniuge o dei figli che avviene nell’ambito dell’attuazione di accordi di separazione o divorzio (v. dopo).

Non è poi dovuta l’imposta sulle donazioni indirette rivolte all’acquisto di un immobile. La donazione indiretta si verifica quando una persona dona a un’altra non già il bene ma il denaro per acquistare detto bene, consegnandolo direttamente al donatario (ad esempio il padre che bonifica sul conto del figlio per acquistare una casa) o al venditore (ad esempio la madre che paga il venditore di un immobile affinché lo intesti al proprio figlio). Tuttavia, affinché la donazione indiretta non sia tassata è necessario che il rogito di acquisto dell’immobile, fatto con il denaro del donante, indichi specificamente la provenienza dei soldi usati dal donatario per l’acquisto del bene.

Infine, i discendenti o coniuge del donante non versano l’imposta sulle donazioni di

  • aziende o rami di aziende;
  • quote sociali e di azioni;

A condizione di prosecuzione dell’attività e/o acquisizione o integrazione del controllo societario. Ciò vale anche se la donazione avviene tramite patti di famiglia.

Donazione immobili: quanto si paga

La donazione che ha ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto, servitù ecc.) deve essere trascritta nei pubblici registri e volturata in catasto. Pertanto si applicano, oltre all’imposta sulle donazioni (laddove dovuta):

  • le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale del 2% e dell’1% sul valore determinato indipendentemente dall’eventuale franchigia;
  • l’imposta di registro del 9%.

Tuttavia se ricorrono le condizioni per il bonus prima casa, le imposte sono così determinate:

  • le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50 euro;
  • l’imposta di registro del 2%.

Il bonus prima casa si ottiene solo se l’immobile è adibito a civile abitazione non di lusso (A/1, A/8 o A/9). Inoltre il donatario non deve essere proprietario (neanche per quote) di un altro immobile già ottenuto con il bonus prima casa (salvo cederlo entro 1 anno). e di altra abitazione nello stesso Comune ove si trova quello donato. Inoltre il donatario deve trasferire la residenza in un indirizzo qualsiasi del Comune ove si trova l’immobile donato entro 18 mesi.

Come detto sopra la donazione di immobile che avviene in conseguenza di una separazione o un divorzio consensuale non è soggetta a tassazione. Ad esempio, se moglie e marito divorziano in modo pacifico e lui intesta la casa a lei o al figlio in cambio della rinuncia (totale o parziale) dell’assegno di mantenimento, il donatario non deve versare imposte sulla donazione.

laleggepertutti.it

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