Principale Attualità Tradimento su chat WhatsApp? È addebito

Tradimento su chat WhatsApp? È addebito

Tradimento sulla chat con l’amante inchioda il marito al pagamento dell’addebito, secondo la Cassazione.

E cosi la messaggistica più usata in questo momento è prova in caso di separazione.

Le frasi amorose dimostrano la relazione extraconiugale: inutile dire che i messaggi non provino la realtà dei fatti.

Come nel solito dire: “non è quello che credi” detto dal coniuge infedele trovato in fragranza di tradimento.

Rigide le preclusioni processuali

Più volte ci siamo soffermati su come la giurisprudenza abbia dato spazio alla tecnologia, ormai parte integrante della nostra società.

E in questo senso è intervenuta, a conferma la decisione di oggi della Cassazione: la chat di WhatsApps è prova in caso di separazione.

Lo scambio di sms è prova anteriore di tradimento

Per gli ermellini lo scambio di sms su WhatsApp tra moglie e amante prova l’anteriorità del tradimento rispetto alla crisi coniugale

Al marito l’addebito della separazione per colpa delle parole d’amore scritte in chat all’amante.

E ciò perché non riesce a disconoscere la veridicità dei messaggini: per escludere l’efficacia probatoria bisogna allegare elementi che attestano come la realtà dei fatti non corrisponda a quella riprodotta.

Sono rigide, poi, le preclusioni processuali: non è negli scritti conclusionali che si può contestare che i messaggi siano stati realizzati in modo artificioso dalla controparte.

È quanto emerge dall’ordinanza 12794/21, pubblicata il 13 maggio dalla sesta sezione civile della Cassazione.

Niente da fare per il marito, per la corte è stata la sua «relazione fedifraga» a rendere intollerabile la convivenza con la moglie, che pure abbandona la casa coniugale prelevando i soldi dal conto in banca.

E ciò perché non risulta smentita la valutazione secondo cui le «frasi amorose» ritrovate sullo smartphone dimostrano l’esistenza della «relazione sentimentale» tra l’uomo e l’altra

Questo a «insindacabile giudizio» della Corte d’appello di Firenze.

Inutile per l’interessato contestare di non essere l’autore dei messaggi: in base all’articolo 2712 Cc il disconoscimento fa perdere qualità di prova alle riproduzioni informatiche, degradandole a presunzioni semplici, soltanto se è chiaro, circostanziato ed esplicito

Nella specie il marito si limita a dedurre di «non aver mai dato indizio ad alcuna relazione affettiva in costanza di matrimonio».

Fuori tempo massimo la contestazione della genuinità dei messaggi contenuta nella memoria ex articolo 190 Cpc: il disconoscimento soggiace alle preclusioni desumibili ex articoli 167 e 183 Cpc.

L’accertamento è fondato su elementi di prova non indiziaria.

C’è anche una confessione stragiudiziale del tradimento, che i testimoni datano nel febbraio 2013 per fatti di fine 2012

Superfluo contestarne l’attendibilità in quanto parenti della moglie perché la valutazione spetta al giudice del merito.

In ogni caso la circostanza risulta emersa anche dal percorso di mediazione familiare non andato a buon fine: l’uomo avrebbe ammesso di non poter lasciare l’amante.

Non gli resta che pagare le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo. Secondo la Corte di Cassazione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i messaggi sono fonte di prova in giudizio.

La circostanza che gli sms possano costituire un’utile fonte di prova in giudizio è un principio che è ormai consolidato nelle aule di giustizia, suffragato anche dall’avallo dato da alcune sentenze della Cassazione.

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