Principale Attualità & Cronaca senzione dalle ritenute sugli interesse: chi è il beneficiario effettivo

senzione dalle ritenute sugli interesse: chi è il beneficiario effettivo

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In tema di esenzione dalle ritenute sugli interessi fra società consociate di Stati membri dell’Unione europea, per essere una società considerata beneficiario effettivo deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 18 ottobre 2019 con cui ha chiarito che la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito e tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere.

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 88/E in data 18 ottobre 2019 in tema di esenzione dalle ritenute sugli interessi.
L’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti fra società consociate di Stati membri dell’Unione europea è disciplinata dall’art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.
Quanto all’ambito soggettivo, l’esenzione prevede che la società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che paga gli interessi deve rivestire una delle forme previste dall’allegato A al D.P.R. n. 600 del 1973, ossia società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali, ed essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società.
La società non residente che riceve il pagamento degli interessi deve:
-rivestire una delle forme già sopra indicate;
-essere residente ai fini fiscali in uno degli Stati membri, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione;
-essere assoggettata, senza fruire di alcun regime di esonero, a una delle imposte indicate nell’Allegato B al D.P.R. n. 600 del 1973 o a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione delle imposte sopra citate;
-detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società che effettua il pagamento;
-detenere le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto nella società che effettua il pagamento ininterrottamente da almeno un anno.
Inoltre sono richieste due condizioni unitamente, ossia che gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti devono essere assoggettati, in capo a questi ultimi, a una delle imposte elencate nell’allegato B al D.P.R. n. 600 del 1973, non usufruendo di particolari regimi di esenzione; e che i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi devono essere i beneficiari effettivi di tali redditi.
Quindi per essere considerata beneficiario effettivo una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti.
E’ stato infatti chiarito che la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito e tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere.
Quindi occorre verificare che la società beneficiaria svolga una reale e genuina attività economica, essendo caratterizzata da un radicamento effettivo nel tessuto economico del Paese di insediamento e che non funga da mera “conduit” con riferimento alla singola transazione.
Tra l’altro bisogna ricordare che la verifica della qualifica di “beneficiario effettivo” del percettore degli interessi e della sussistenza delle circostanze in relazione alla presenza di una “struttura organizzativa leggera” o di “una struttura finanziaria passante” può essere condotta anche preventivamente nell’ambito di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti. 

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