Principale Politica Diritti & Lavoro Ecco come richiedere il contributo a Fondo Perduto del DL Sostegni

Ecco come richiedere il contributo a Fondo Perduto del DL Sostegni

Il DL n. 41 del 22 marzo 2021 (rinominato “Decreto Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche colpite da una perdita di fatturato per l’emergenza da Covid-19.

Il contributo riconosciuto è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 e rispetto all’anno 2019 per i seguenti titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia:

  • che svolgono arte o professione
  • attività d’impresa
  • producono reddito agrario
  • enti non commerciali (del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti) in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Inoltre il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta.

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’Istanza deve essere trasmessa sulla piattaforma messa a disposizione dal sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia provvede all’erogazione del contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Ovviamente il contributo è escluso da tassazione, sia per le imposte sui redditi, sia per l’Irap e non contribuisce a fare reddito.

Sono esclusi dalla richiesta i soggetti che hanno cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 ed i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Qualora il soggetto svolga più attività, i 10 milioni di euro riguarderanno la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Il soggetto istante deve possedere almeno uno dei due seguenti requisiti:

1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019

2) attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ecco come eseguire il calcolo:

Bisogna applicare una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non i 400.000 di euro

3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non 1.000.000 di euro

4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non 5.000.000 di euro

5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non 10.000.000 di euro.

Le istanze possono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Giacomo Mele

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