
Impedire sistematicamente alla compagna di esprimere le proprie idee costituisce violenza domestica
Non servono percosse o aggressioni fisiche: basta il silenzio imposto
Cassazione Penale – Con una recentissima sentenza, del 13 gennaio 2025, la Suprema Corte ha tracciato una linea netta tra le normali conflittualità di coppia e i comportamenti che sfociano nella violenza psicologica.
La Corte ha respinto il ricorso di un uomo condannato per maltrattamenti, il quale sosteneva che le sue condotte rientrassero nelle comuni liti familiari.
I giudici hanno invece ribadito che, quando all’interno di una relazione una persona viene sistematicamente privata del diritto di esprimere il proprio pensiero, non si tratta più di semplici discussioni domestiche ma di prevaricazione sistematica.
La differenza sta nella dinamica della relazione. Possono essere considerate espressione di normale litigiosità familiare solo quelle condotte in cui entrambe le parti si confrontano su un piano paritario, riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, anche con toni accesi.
Al contrario, si configura il reato di maltrattamenti quando un soggetto impedisce all’altro, attraverso reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero. La giurisprudenza costante della Cassazione indica che il reato si perfeziona quando vi è il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali.
I segnali da non sottovalutare
I giudici di legittimità hanno identificato con precisione gli indicatori chiave che permettono di distinguere la violenza domestica dalla normale conflittualità.
Primo fra tutti, l’assenza di ascolto dell’altrui volontà o giudizio: quando uno dei partner non viene mai ascoltato e le sue ragioni vengono sistematicamente ignorate o ridicolizzate, ci si trova di fronte a un campanello d’allarme.
Un altro elemento determinante è lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in base all’identità sessuale, con l’emergere di un rapporto di potere collegato ai ruoli di genere.
La Cassazione sottolinea come siano rilevanti anche i modelli di comportamento di costante e unilaterale prevaricazione, in cui una parte impone sempre la propria volontà sull’altra senza mai cedere o accettare il confronto. Particolarmente grave è poi l’approfittarsi delle condizioni soggettive di vulnerabilità della vittima, come l’età, lo stato di gravidanza, le condizioni di salute o la disabilità, per esercitare un controllo coercitivo. Questi comportamenti, che si manifestano attraverso offese, umiliazioni o ricatti, determinano la soccombenza sempre della stessa parte, creando uno stato di prostrazione psicologica continua.
La decisione della Corte nel caso specifico
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici hanno ritenuto che fosse stata coerentemente argomentata l’esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa. È risultato integrato l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., nonostante la difesa avesse sollevato diverse obiezioni. In particolare, l’avvocato dell’imputato aveva evidenziato che gli episodi contestati si erano concentrati in un lasso di tempo inferiore a un anno, ma la Corte ha chiarito che la legge non stabilisce una durata minima per configurare il reato.
Ciò che conta è la reiterazione delle condotte vessatorie e il loro impatto sulla vittima.
di Evelyn Zappimbulso vicedirettore@corrierepl.it
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