
Cassazione: servono prove concrete per risarcimento da schiamazzi
Storica sentenza della Cassazione: per ottenere il risarcimento da rumori in condominio, serve una prova concreta dell’intollerabilità delle immissioni
Cassazione – La Suprema Corte, con la sentenza n. 31021/2025, ha chiarito che, in ambito condominiale, non basta lamentare schiamazzi o docce a tarda sera per ottenere un risarcimento, ma serve una prova concreta, seria e oggettiva.
Il caso
Il caso inizia lontano, circa più di 20 anni fa, quando i proprietari di un appartamento al piano rialzato di uno stabile bolognese citavano in giudizio i proprietari degli alloggi sovrastanti, affittati a studenti universitari, lamentando una serie continua di rumori che disturbavano il riposo e la serenità degli altri condomini.
In particolare lamentavano voci, movimenti di sedie e docce a tarda ora fossero diventati una costante, tanto da violare il regolamento condominiale e superare la soglia della normale tollerabilità prevista dal codice civile (art. 844).
I condomini chiedevano non solo la cessazione dei lamentati rumori, ma anche il risarcimento di una danno, ovviamente non patrimoniale.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente le ragioni degli attori, ritenendo responsabili gli eredi dei proprietari del primo piano e condannandoli a un risarcimento significativo. La Corte d’Appello di Bologna, però, nel 2019, ha ribaltato completamente la ricostruzione del giudice di prime cure, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell’intollerabilità delle immissioni.
Inoltre, secondo alcune testimonianze raccolte tra gli altri condomini, i rumori “incriminati” rientravano nella normalità di un condominio, motivo per cui non era possibile dimostrare l’intollerabilità delle immissioni.
Gli attori decidevano dunque di ricorrere in Cassazione
La Corte ha sottolineato come l’ampia istruttoria non avesse fornito un quadro probatorio univoco. Le testimonianze raccolte erano eterogenee, spesso contraddittorie, i verbali della Polizia Municipale non avevano mai riscontrato rumori nelle notti delle segnalazioni, gli episodi indicati dagli attori sembravano rientrare più nella normale vivibilità condominiale che in una situazione di oggettiva intollerabilità.
Mancavano, dunque, elementi probatori a sostegno delle doglianze attoree. La Cassazione, inoltre, ha ricordato che il giudizio sulla prova è di stretta competenza del giudice di merito e che il – proprio – sindacato di legittimità può intervenire solo quando la motivazione sia del tutto illogica, apparente o mancante, circostanza assente nel caso di specie.
di Evelyn Zappimbulso
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