
Il lavoratore deve essere fedele all’amministrazione anche fuori dall’orario di lavoro
Ogni rapporto di lavoro si fonda su quanto previsto dalla legge, dal CCNL applicato in azienda e dal contratto individuale. Di rilievo sono anche e soprattutto gli obblighi di lealtà, diligenza e fedeltà, di cui all’art. 2104 del c.c. e all’art. 2105 del c.c., ai quali ogni dipendente dovrebbe sempre ispirarsi nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Ebbene, su questi temi è recentemente intervenuta, il 10 febbraio 2025, un’ordinanza della Cassazione, la quale ha ribadito un principio che deriva proprio dal dettato degli appena citati articoli: il lavoratore subordinato è tenuto ad avere sempre un comportamento trasparente nei confronti del proprio datore di lavoro, senza – quindi – compiere gesti, anche al di fuori del luogo di lavoro, che possano contrastare o nuocere agli interessi e agli obiettivi aziendali.
La Corte, decidendo nel caso di specie, ha ribadito che il dovere di fedeltà non è circoscritto al mero divieto di concorrenza, ma comporta l’astensione da ogni attività potenzialmente lesiva degli interessi aziendali e tale, quindi, da deteriorare il rapporto fiduciario alla base di qualsiasi contratto di lavoro.
Ecco perché, al di là di un eventuale danno economico patito dall’azienda, la violazione dei suddetti obblighi ha legittimato il licenziamento per giusta causa, e ciò tanto più che l’omissione della comunicazione delle altre attività si collegava a un contesto particolarmente delicato e con risvolti di carattere penale.
Evelyn Zappimbulso