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Professioni digitali e previdenza

L’INPS, con la circolare n. 44/2025, ha delineato il quadro previdenziale dei content creator

La circolare dell’Inps n. 44/2025 emanata da Inps qualche giorno fa  https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-44-del-19-02-2025_14835.html ha finalmente regolamentato la previdenza e lo stato contributivo per influencer e creatori di contenuti digitali .L’espansione del mondo digitale e del social network ha dato vita a una serie di professioni inedite e insolite , legate alla realizzazione di contenuti online e alla diffusione e promozione  di messaggi pubblicitari attraverso le piattaforme social. Figure come influencer, YouTuber e TikToker sono ormai parte integrante e fondamentale  dell’economia digitale, rendendo questo mondo una giusta disciplina previdenziale specifica per regolamentarne l’inquadramento contributivo e pensionistico .  In effetti con la circolare emanata qualche giorno vi e’ la classificazione delle categorie : gestione separata per autonomi e professionisti senza cassa, gestione separata commercianti per attività d’impresa e Fondo Pensioni per lo Spettacolo per chi opera come testimonial pubblicitario.

Il ministro Calderone commenta : “L’innovazione digitale ha rivoluzionato il modo di comunicare e di produrre beni e servizi ; la nascita di nuove professionalità, in continua evoluzione, ci pone di fronte alla sfida di includere questi lavoratori nel sistema di protezione sociale, favorendo il cumulo dei contributi provenienti da lavori diversi.Rappresenta “un atto di responsabilità nella gestione delle profonde trasformazioni nel mondo del lavoro”.  La pubblicazione della circolare Inps con cui si forniscono le linee guida per la gestione degli obblighi contributivi delle nuove professioni legate all’economia digitale. Fornire una guida per orientarsi a chi opera nel settore digitale, come fa la circolare Inps è importante. In questo modo continuiamo a promuovere il lavoro regolare e creiamo le condizioni per alimentare il proprio cassetto contributivo, soprattutto per i nostri giovani”.
 L’INPS distingue tre principali categorie per l’inquadramento previdenziale dei content creator, sulla base della natura dell’attività svolta.
Gestione separata INPS commercianti
Si applica quando il content creator svolge attività d’impresa, ossia quando vi è un’organizzazione strutturata dell’attività con prevalenza dell’elemento economico e produttivo rispetto all’ elemento personale.
In particolare, rientrano in questo inquadramento coloro che ricavano guadagni principalmente attraverso la vendita di video, la gestione di banner pubblicitari o la conduzione di campagne di marketing. Poiché l’attività è assimilabile a quella commerciale, il lavoratore è tenuto all’ iscrizione alla Gestione separata INPS commercianti.Gestione separata INPS per autonomi e professionisti senza cassa
Questo regime previdenziale riguarda i content creator che svolgono la propria attività in maniera autonoma, senza vincoli di subordinazione e senza una struttura d’impresa. L’elemento distintivo di questa categoria è la prevalenza del lavoro personale e intellettuale rispetto ai mezzi di produzione.
Pertanto, i content creator che offrono servizi digitali senza avere una struttura organizzata assimilabile a un’attività d’impresa, ma operano in modo indipendente e senza una cassa previdenziale specifica, devono versare i contributi alla Gestione separata INPS per autonomi e professionisti senza cassa, per cui si paga solo con riferimento al reddito effettivamente prodotto.Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS)
Quando l’attività del content creator rientra nell’ ambito delle prestazioni artistiche, culturali o di intrattenimento, l’inquadramento previdenziale cambia e diventa obbligatoria l’iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Il content creator, dunque, è equiparato a un artista dello spettacolo nel momento in cui produce materiali con finalità pubblicitarie per un committente, indipendentemente dal canale di diffusione utilizzato (TV, social media, blog o piattaforme digitali).Secondo la circolare INPS, rientrano nella categoria dei content creator coloro che elaborano testi, immagini, registrazioni audio e video destinati alla pubblicazione su piattaforme digitali, come social network, blog o canali streaming.

La figura dell’ influencer merita una menzione specifica. Si tratta di professionisti che, grazie alla loro notorietà, sono in grado di influenzare le opinioni e le scelte del pubblico. I guadagni derivanti da questa attività possono provenire da diverse fonti:
  • pagamenti diretti dalle piattaforme, che riconoscono una percentuale dei ricavi generati;
  • contributi da parte dei follower, attraverso sistemi di donazioni o sottoscrizioni;
  • sponsorizzazioni, pubblicità o vendita diretta di prodotti.
In alcuni casi, possono intervenire agenzie intermediarie con il compito di collegare i content creator ai brand (media agency) o di supportarli nella gestione della loro attività (talent agency).
Il ruolo del digital marketing e la pubblicità sui social
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il digital marketing.
Gli influencer e i blogger che pubblicano contenuti promozionali per aziende devono rispettare le normative sulla trasparenza pubblicitaria, evitando la pubblicità occulta.
Come chiarisce l’INPS, questi contenuti devono essere esplicitamente indicati come pubblicitari, in conformità agli art. 43 e seguenti del D.Lgs. 208/2021. Anche i post sponsorizzati e le collaborazioni con aziende rientrano nel perimetro delle comunicazioni commerciali e devono essere etichettati di conseguenza.Se il content creator realizza video pubblicitari per conto di un brand, agendo come testimonial o attore pubblicitario, è soggetto all’ obbligo previdenziale del FPLS. In questo caso, il versamento dei contributi spetta al committente, indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto.
Tuttavia, non tutti i contenuti rientrano in questa categoria. Restano esclusi i video o le immagini pubblicate a titolo personale, senza finalità commerciali dirette. Allo stesso modo, la semplice menzione di un prodotto, senza attività promozionale esplicita, non determina l’obbligo di iscrizione al FPLS.
Per i creator che si limitano a ospitare inserzioni pubblicitarie sui propri spazi digitali, senza un’attività diretta di promozione, rimane valida l’iscrizione alla gestione separata INPS per commercianti.

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