
La circolare dell’Inps n. 44/2025 emanata da Inps qualche giorno fa https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-44-del-19-02-2025_14835.html ha finalmente regolamentato la previdenza e lo stato contributivo per influencer e creatori di contenuti digitali .L’espansione del mondo digitale e del social network ha dato vita a una serie di professioni inedite e insolite , legate alla realizzazione di contenuti online e alla diffusione e promozione di messaggi pubblicitari attraverso le piattaforme social. Figure come influencer, YouTuber e TikToker sono ormai parte integrante e fondamentale dell’economia digitale, rendendo questo mondo una giusta disciplina previdenziale specifica per regolamentarne l’inquadramento contributivo e pensionistico . In effetti con la circolare emanata qualche giorno vi e’ la classificazione delle categorie : gestione separata per autonomi e professionisti senza cassa, gestione separata commercianti per attività d’impresa e Fondo Pensioni per lo Spettacolo per chi opera come testimonial pubblicitario.

Si applica quando il content creator svolge attività d’impresa, ossia quando vi è un’organizzazione strutturata dell’attività con prevalenza dell’elemento economico e produttivo rispetto all’ elemento personale.
In particolare, rientrano in questo inquadramento coloro che ricavano guadagni principalmente attraverso la vendita di video, la gestione di banner pubblicitari o la conduzione di campagne di marketing. Poiché l’attività è assimilabile a quella commerciale, il lavoratore è tenuto all’ iscrizione alla Gestione separata INPS commercianti.Gestione separata INPS per autonomi e professionisti senza cassa
Questo regime previdenziale riguarda i content creator che svolgono la propria attività in maniera autonoma, senza vincoli di subordinazione e senza una struttura d’impresa. L’elemento distintivo di questa categoria è la prevalenza del lavoro personale e intellettuale rispetto ai mezzi di produzione.
Pertanto, i content creator che offrono servizi digitali senza avere una struttura organizzata assimilabile a un’attività d’impresa, ma operano in modo indipendente e senza una cassa previdenziale specifica, devono versare i contributi alla Gestione separata INPS per autonomi e professionisti senza cassa, per cui si paga solo con riferimento al reddito effettivamente prodotto.Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS)
Quando l’attività del content creator rientra nell’ ambito delle prestazioni artistiche, culturali o di intrattenimento, l’inquadramento previdenziale cambia e diventa obbligatoria l’iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Il content creator, dunque, è equiparato a un artista dello spettacolo nel momento in cui produce materiali con finalità pubblicitarie per un committente, indipendentemente dal canale di diffusione utilizzato (TV, social media, blog o piattaforme digitali).Secondo la circolare INPS, rientrano nella categoria dei content creator coloro che elaborano testi, immagini, registrazioni audio e video destinati alla pubblicazione su piattaforme digitali, come social network, blog o canali streaming.
- pagamenti diretti dalle piattaforme, che riconoscono una percentuale dei ricavi generati;
- contributi da parte dei follower, attraverso sistemi di donazioni o sottoscrizioni;
- sponsorizzazioni, pubblicità o vendita diretta di prodotti.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il digital marketing.
Come chiarisce l’INPS, questi contenuti devono essere esplicitamente indicati come pubblicitari, in conformità agli art. 43 e seguenti del D.Lgs. 208/2021. Anche i post sponsorizzati e le collaborazioni con aziende rientrano nel perimetro delle comunicazioni commerciali e devono essere etichettati di conseguenza.Se il content creator realizza video pubblicitari per conto di un brand, agendo come testimonial o attore pubblicitario, è soggetto all’ obbligo previdenziale del FPLS. In questo caso, il versamento dei contributi spetta al committente, indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto.
Tuttavia, non tutti i contenuti rientrano in questa categoria. Restano esclusi i video o le immagini pubblicate a titolo personale, senza finalità commerciali dirette. Allo stesso modo, la semplice menzione di un prodotto, senza attività promozionale esplicita, non determina l’obbligo di iscrizione al FPLS.
Per i creator che si limitano a ospitare inserzioni pubblicitarie sui propri spazi digitali, senza un’attività diretta di promozione, rimane valida l’iscrizione alla gestione separata INPS per commercianti.