
L’avvocatura generale dello Stato ha presentato ricorso, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, contro la regione Puglia, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge che ha istituito nella regione la figura professionale dello psiconcologo, per il sostegno psicologico in ambito oncologico.
Una legge della regione Puglia del dicembre scorso, composta da soli tre articoli, prevede che per sostenere i pazienti oncologici impegnati in percorsi di cura, “in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della ..legge, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS pubblici individuano il personale già in servizio, oppure assumono il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, con l’incarico di fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia”.
Quindi la legge regionale, in via sperimentale per due anni, riconosce all’interno della Rete oncologica lo psiconcologo, inserendolo nelle equipe interdisciplinari, individuandolo tra il personale in servizio o prevedendo che siano utilizzate le graduatorie vigenti per l’assunzione di personale esterno, in caso di carenza si procederà ad un concorso per titoli ed esami. Un requisito per esercitare tale attività, sia per i medici sia per gli psicologi, è un corso di specializzazione universitaria in psicoterapia di almeno quattro anni. Per la copertura finanziaria sono stati stanziati euro 1.500.000 per l’anno 2024.
L’eccezione di illegittimità costituzionale, avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, contro il Presidente della Giunta regionale, riguarda l’introduzione in Puglia di una nuova figura professionale sanitaria non prevista nell’ordinamento statale, quindi l’impiego di risorse finanziarie sottratte dal piano di rientro dal deficit del settore sanitario, a cui è assoggettata la Regione Puglia.
Nel ricorso si eccepisce l’illegittimità della normativa che risulta in palese contrasto con quanto stabilito nell’art 117 della Costituzione dove, pur trattandosi di materie di legislazione concorrente, si riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “istruzione e della formazione professionale; professioni” e per il “coordinamento della finanza pubblica”. Per quest’ultima occorre inoltre tener conto dei vincoli di bilancio.
Nel ricorso si rammenta che con l’accordo Stato Regioni del 2019 è stato approvato il documento con le raccomandazioni per la rete oncologica che integra l’attività ospedaliera, ed in tale accordo non è stata istituita alcuna nuova figura professionale. Si richiama anche una proposta di legge dell’ottobre scorso, di istituzione di tale figura professionale, legge al momento “ancora pendente”, pertanto non si è ancora ancora avuto il riconoscimento dello psiconcologo nella legislazione nazionale e non esiste alcun titolo di specializzazione sanitaria corrispondente. Viene così violato il principio secondo il quale sono di esclusiva competenza dello Stato l’individuazione delle figure professionali, dei profili e dei titoli abilitanti relativi.
Inoltre occorre considerare che la Regione Puglia, dal 29 novembre 2010, ha stipulato un accordo con il Ministro della Salute per un Piano di rientro per il perseguimento dell’equilibrio economico, mentre il sostegno psicologico in ambito oncologico costituisce un “livello ulteriore di assistenza” che va al di là delle “Spese obbligatorie” consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro.
Nel ricorso si sottolinea, pertanto, che si tratta di prestazioni di natura “extra LEA” (extra livelli essenziali di assistenza) che non possono essere garantite dalla Regione Puglia impegnata nel piano di rientro, per il quale vige il divieto di spese non obbligatorie. La previsione di tali spese si pone in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica riservati allo Stato.
Per tali motivi l’avvocatura dello Stato chiede alla Corte Costituzionale l’accoglimento del ricorso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale e l’annullamento della legge regionale. Si resta in attesa dell’eventuale accoglimento o comunque del giudizio della Corte Costituzionale. Nel caso di dichiarazione dell’illegittimità la legge cesserebbe di avere efficacia dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazioni della sentenza.
Consideriamo la rilevanza di tale figura nel percorso diagnostico terapeutico in oncologia, per tutti i soggetti coinvolti, come recita la legge regionale: pazienti, familiari degli stessi e operatori sanitari coinvolti durante le fasi. Intanto, tra gli altri, l’IIRCCS Giovanni Paolo II, Istituto tumori Bari, dichiara per gli assistiti “Il Servizio di Psiconcologia è attivo tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:30 alle 16:00”.