
Correttivo alla riforma Cartabia: separazioni e divorzi più snelli da oggi
Nel tempo, i costi per le procedure mirate allo scioglimento del vincolo matrimoniale hanno rappresentato – per molte coppie sposate – un ostacolo non semplice da superare. Basti pensare agli esborsi legati ai compensi per gli avvocati, alle spese di tribunale e ai rischi di allungamento dell’iter, dovuti alla conflittualità dei coniugi.
Da qualche anno, invece, l’entrata in vigore della riforma Cartabia ha alleggerito le procedure, rendendole meno onerose.
Ma oggi arriva una buona notizia ora: è stato appena pubblicato il correttivo alla riforma Cartabia, recante alcune sostanziali novità per quanto riguarda la struttura della mediazione.
Importante la data di oggi: 25 gennaio, in cui entra in vigore il D.Lgs. n. 216 del 27 dicembre scorso, per l’aggiornamento della disciplina di separazioni e divorzi, le cui procedure saranno ulteriormente facilitate e rese meno costose per i mariti e le mogli, che intendono rompere il legame matrimoniale.
Importante la data di oggi: 25 gennaio, in cui entra in vigore il D.Lgs. n. 216 del 27 dicembre scorso, per l’aggiornamento della disciplina di separazioni e divorzi, le cui procedure saranno ulteriormente facilitate e rese meno costose per i mariti e le mogli, che intendono rompere il legame matrimoniale.
Il correttivo mediazione modifica, quindi, sia il D.Lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia) sia il D.Lgs. n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Vediamo cosa cambia, in concreto, per separazioni e divorzi.
- è introdotta la distinzione tra la mediazione telematica (art. 8-bis D.Lgs. 28/2010), nella quale tutti gli atti sono digitalizzati e la mediazione da remoto, ossia con incontri richiedibili anche da una sola delle parti e in modalità audiovisiva da remoto, novità prevista dall’art. 8-ter nel D.Lgs. 28/2010. Si prevede la partecipazione agli incontri anche con questa modalità, a patto che sia garantita la visibilità e udibilità reciproca tra i partecipanti;
- secondo il nuovo testo dell’art. 8-bis, la mediazione telematica necessita del consenso di entrambe le parti e che tutti gli atti siano formati e sottoscritti dal mediatore nel rispetto del CAD (Codice Amministrazione digitale);
- per quanto riguarda la durata della procedura di mediazione, l’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010 è stato completamente rivisto. C’è infatti un nuovo termine di durata pari a sei mesi, e non più tre (prorogabile per periodi di volta in volta non maggiori di tre mesi);
- con l’inserimento del comma 4-bis all’art. 8 del D. Lgs. n. 28 del 2010 sono oggi specificati forma e requisiti della delega ad un terzo, per partecipare agli incontri;
- tra le altre novità di ambito più tecnico, è eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchiistituiti presso i Consigli dell’Ordine della località nella quale ha sede l’organismo di mediazione. Inoltre, con il correttivo mediazione, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche al coniuge straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale, al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non hanno finalità di lucro e non svolgono attività economica.
Importante ricordare che questa riforma aveva introdotto il rito unico per separazioni e divorzi e abolito la c.d. udienza presidenziale mentre le parti possono, oggi, presentare domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme con la domanda di separazione. E’ possibile il procedimento su domanda congiunta, una innovazione ad hoc che permette alle coppie di cercare una soluzione concordata per la separazione, evitando maggiori costi.
Evelyn Zappimbulso
Redazione Corriere di Puglia e Lucania