Cosa accade se l’amministratore di condominio non risponde?
Può accadere che un condomino invii un una richiesta formale (per esempio tramite raccomandata o PEC) all’amministratore e che questi non risponda. Cosa dice la normativa in merito?
Analizziamola.
L’articolo 1138 del codice civile prevede che il regolamento condominiale debba contenere norme relative all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, alla tutela del decoro dello stabile e all’amministrazione. Pertanto, se nel regolamento sono previsti dei termini di risposta, l’amministratore è obbligato a rispettarli.
Se il regolamento del condominio non prevede un termine preciso per la risposta dell’amministratore, si può ricorrere alla diffida ad adempiere, prevista dall’articolo 1454 del codice civile.
In questo caso, un condomino può inviare, appunto, una diffida all’amministratore per chiedere una risposta entro un termine congruo. La legge stabilisce che, salvo accordi differenti, il termine non può essere inferiore a quindici giorni.
Ma quali sono le conseguenze di una mancata risposta?
Se l’amministratore non risponde entro i tempi stabiliti, il condomino non può risolvere autonomamente il contratto con l’amministratore. Tuttavia, se ci sono gravi irregolarità nella gestione del condominio, il condomino può chiedere al giudice la revoca dell’amministratore.
Ci sono delle specifiche situazioni, inoltre, in cui l’amministratore è obbligato a rispondere per legge.
Vediamone alcune:
- richiesta di convocazione dell’assemblea per la deliberazione di innovazioni (art. 1120, comma 2 del c.c.);
- richiesta di accesso e copia dei registri condominiali e del regolamento condominiale (art.1129, comma 2 del c.c.);
- richiesta di convocazione dell’assemblea per deliberare sulla revoca dell’amministratore (art. 1129, dodicesimo comma del c.c.);
- richiesta di attestazione dello stato dei pagamenti e delle controversie in corso (art. 1130, n. 8 del c.c.).
E’ sempre consigliabile, quindi, mantenere documentazione scritta delle richieste all’amministratore. In questo modo, se la risposta tarda o non arriva, sarà possibile avere prove concrete da utilizzare in eventuali azioni legali o in una richiesta di revoca dell’amministratore.
La comunicazione via raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC offre la certezza che l’amministratore ha ricevuto la richiesta.
Evelyn Zappimbulso