Principale Ambiente & Salute Agroalimentare & Enogastronomia Aziende agricole sospese d’ufficio per chiusura contratti con OTD

Aziende agricole sospese d’ufficio per chiusura contratti con OTD

Angela Gerarda Fasulo

Con circolare INPS n 91 del 9 ottobre 2024 è stato disposto la sospensione d’ufficio delle attività agricole con dipendenti ove caratterizzate esclusivamente da lavoratori a tempo determinato.

Come noto, nel settore agricolo si delineano tre  distinte categorie di prestatori d’opera: agricoli subordinati a tempo indeterminato, i c.d. OTI, operai agricoli a tempo determinato, detti OTD ed  prestatori d’opera occasionali – cd OTDO.

Per ogni tipologia contrattuale è prevista una distinta collocazione e tutela previdenziale.

Ai sensi della vigente normativa contenuta nell’art. 49 L. 88/1989 è sancita l’iscrizione all’INPS presso la gestione contributiva agricoli (CGA) delle aziende che esercitino le attività previste dall’art. 2135 c.c.

Parimenti  alla stessa gestione devono essere iscritti gli imprenditori che tali diventano per espressa previsione di legge, come disposto dall’art. 1, comma 2, d. lgs 228/2001  che espressamente sancisce: “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico“.

Tuttavia è pur vero che anche aziende non agricole, in forza di norme speciali, tra cui rilevano i disposti contenuti nell’art. 1 della legge 15 giugno 1984, n. 24 e nell’art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, hanno l’obbligo di iscrivere all’INPS alla GCA, e di curarne i relativi adempimenti, i lavoratori con qualifica agricola.

A ragion veduta, come espressamente prevede la circolare 91, si individua un periodo di sospensione dell’attività con dipendenti per il tempo in cui l’unità datoriale assuntrice di manodopera cessi di avere contratti con operai agricoli.

Chiarimenti importanti vengono dall’INPS in quanto venendo meno l’obbligo contributivo, il datore di lavoro non può non comunicare all’INPS lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento(art.5, comma 3, d.lgs. n 375 /1993).

Tale adempimento, tuttavia, che non si applica all’ impresa agricola,” che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”. (circ. INPS n. 88/2006).

Fatto sta che allo stato attuale, in assenza di contratti di lavoro in corso di validità con operai agricoli a tempo determinato, tali aziende verranno poste – d’ufficio –  in stato di “sospensione” per la gestione degli adempimenti contributivi   a decorrere dal primo giorno successivo a quello di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, o convenzionalmente dall’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza, della dichiarazione Uniemens-PosAgri inviata.

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