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Il Senatore Mario Turco si fa promotore della proposta legislativa sullo stalking di gruppo organizzato

L’Associazione Diritto alla Vita presente ormai da oltre due anni sul territorio nazionale come unica realtà dedita alla protezione delle vittime di stalking di gruppo e al riconoscimento di tale reato nel Codice penale italiano, ha messo a punto con l’ausilio del giurista Vincenzo Giorgio Nardi una proposta legislativa che va a colmare il vuoto normativo e ad integrare  l’art. 612 bis.

 Il senatore del Movimento 5 Stelle   si è impegnato in prima persona nel  portare avanti il disegno di legge che darà finalmente giustizia a tutte le vittime ad oggi non riconosciute né tutelate.

“Dopo la  legge 17 maggio 2024, n. 70,  recante disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, resta ancora un altro traguardo da raggiungere nella difesa dei più deboli dagli attacchi persecutori di aguzzini senza scrupoli”, così il Presidente dell’associazione William Mark Peter Donnelly, che ringrazia il senatore per la sua attenzione verso un fenomeno tanto pervasivo quanto sottostimato.

Il gang stalking, conosciuto anche con il nome di group stalking o stalking di gruppo, è un’azione persecutoria organizzata da un gruppo di persone ai danni di un “Target Individual”, ossia di un  “individuo obiettivo” , con lo scopo di molestarlo, condizionarlo, manipolarlo e controllarlo sino a condurlo al suicidio.

Si tratta di un fenomeno illecito che ha molte somiglianze con il Mobbing con la differenza che quest’ultimo viene praticato sul posto di lavoro mentre il primo abbraccia ogni aspetto esistenziale della vittima.

Spesso persone che non si conoscono fra loro si uniscono per partecipare ad attività di stalking di massa perché vengono pagate, corrotte, ricattate o manipolate attraverso il racconto denigratorio ingigantito o letteralmente inventato nei confronti di un determinato soggetto che viene descritto come autore di comportamenti antisociali, illeciti, eccentrici ecc.

La radice di tali atteggiamenti è il sadismo e la mancanza di empatia tipica di tratti psicopatici e antisociali della personalità; spesso vi è un “mandante” o burattinaio che tira tutti i fili e che ha a sua volta si caratterizza per  un disturbo narcisistico della personalità.

La vittima si trova a vivere un vero e proprio incubo. Cerca di scoprire le motivazioni di quello che gli sta succedendo senza poterne venire a capo, vorrebbe parlarne ma sa che nessuno gli crederebbe. Cresce in lui la sensazione di isolamento e paura.

La sua mente si sforza inutilmente di trovare delle soluzioni ma senza successo. Paranoia, esaurimenti, depressione e suicidi sono i terribili effetti che possono verificarsi.

Sicché alla sofferenza già subita si affianca la persecuzione istituzionale fatta di pregiudizi, valutazioni approssimative di insanità mentale, processi per calunnia o procurato allarme.

La proposta legislativa

Le condotte su indicate attualmente potrebbero essere punite mediante il reato di atti persecutori (o stalking) previsto dall’art 612 bis c.p. ma la norma è costruita prevalentemente sull’idea di un ex compagno di vita che continua a perseguitare l’oggetto amato. Ed è questa sostanzialmente l’applicazione giurisprudenziale che ha avuto.

Il mobbing, nonostante il suo carattere gravemente lesivo e la sua assimilabilità allo stalking di gruppo, ancora non è un reato, e non esiste una legge che condanni la tortura psicologica pratica con sistemi subdoli ma vengono puniti i singoli atti lesivi della morale e del corpo.

Da qui l’esigenza di introdurre una specifica forma di reato che sia rispondente maggiormente al fenomeno criminologico descritto.

Abbiamo, a tal proposito, elaborato un testo di proposta di legge che speriamo possa essere adottata e che mettiamo a disposizione dei parlamentari e che risponde maggiormente alla descrizione del fenomeno:

Articolo 612 quater

 Quando le condotte persecutorie di cui all’articolo 612 bis sono poste in essere da più persone, in modo coordinato e organizzato fra loro, nei confronti di taluno, anche mediante attività di controllo o sorveglianza a distanza, monitoraggio continuo, atti di intimidazione anche nei confronti di congiunti, si applica la pena della reclusione da 8 a 15 anni di reclusione.

Se da ciò deriva una malattia nella mente o nel corpo, la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui fra i soggetti agenti vi siano pubblici ufficiali.

Il primo comma descrive la condotta del gang stalking. Essa si concretizza con atti e comportamenti a volte sfumati come attività di controllo e sorveglianza anche a distanza, monitoraggio continuo, atti di intimidazione che possono essere rivolti anche nei confronti di persone care al fine di aumentare la sensazione di impotenza e paura nella vittima.

Si tratta di comportamenti alternativi o cumulativi che vanno a completare la

 descrizione dell’attività di stalking di cui all’art 612-bis richiamato in apertura dell’articolato distinguendola dal mero concorso di persone in quest’ultima norma già esistente.

 Il Gang Stalking, quindi, si pone come una fattispecie differente dallo stalking, in rapporto di specialità rispetto a quest’ultima norma.

Sono poi previste due aggravanti nel caso in cui ne derivi una malattia nella mente o nel corpo e nel caso in cui siano coinvolti pubblici ufficiali fra i soggetti agenti del reato.

Si completa, in questo modo, il quadro normativo, che al momento presenta un grande vuoto legislativo. La norma ha anche lo scopo di sensibilizzare gli operatori della giustizia rispetto ad un fenomeno oggettivamente sottovalutato, misconosciuto e persino ridicolizzato.

                                              

Associazione Diritto alla Vita

Il segretario Nazionale

Dott.ssa Marilena Favale

 

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