Principale Politica Il Presidente della Repubblica, modalita’ della sua elezione

Il Presidente della Repubblica, modalita’ della sua elezione

“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art. 87 Costituzione).

In premessa va sottolineato che il Presidente della Repubblica è l’organo che impersona il principio dell’unità dello Stato. Ricordo che la nostra democrazia si fonda sul principio della separazione dei poteri che, a sua volta, necessita di una varietà di organi dotati di inderogabili competenze e funzioni proprie. Dunque, il Presidente della Repubblica, per garantire l’unità dello Stato, si caratterizza per la partecipazione a tutti i poteri al fine di coordinarne le attività e di evitare eventuali invasioni di campo.

Tanto precisato, la Costituzione detta norme che stabiliscono modalità di elezione e quorum necessari per la elezione del Presidente della Repubblica, nonché ne precisa le attribuzioni e responsabilità. Quindi, è alla Costituzione che bisogna rivolgersi per sapere come avviene la sua elezione, la durata della carica, le attribuzioni e le sue responsabilità.

Intanto, il potere di elezione spetta al Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da delegati regionali, tre per ogni Regione ad eccezione della Valle D’Aosta rappresentata da un solo delegato (Grandi Elettori). L’elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Tenuto conto che i GRANDI ELETTORI sono attualmente 1009, nei primi tre scrutini occorrono 673 voti (2/3 di 1009), mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (50% di 1009 più uno).

L’Assemblea procede alla sua elezione senza discussione, perché l’Assemblea è, nello specifico, mero seggio elettorale e non corpo deliberante. La durata della carica è di sette anni e possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto 50 anni di età e godano dei diritti civili. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Egli non può delegare le sue funzioni ma, in caso di suo impedimento (per malattia, per viaggio, per lunga assenza…) si fa luogo all’istituto della supplenza. Il supplente è indicato dalla Costituzione nella persona del Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Le sue attribuzioni sono tassativamente quelle elencate nell’art. 87 della Costituzione:   ” Il  Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica”. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura. Non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. In tali casi la responsabilità va ascritta al Governo nelle persone dei ministri competenti per materia o, nei casi previsti dalla legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’unica responsabilità che gli compete è quella per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali ipotesi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Prima di assumere le sue funzioni presta giuramento, di fronte al parlamento in seduta comune, di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

Al contrario di quello che si pensa le attribuzioni del Presidente della Repubblica non hanno una valenza meramente formale e, anzi, consentono interventi di natura fortemente sostanziale che egli può esercitare spendendo tutta la sua personale autorevolezza che gli è conferita dalla Costituzione alla quale devono ispirarsi tutti i suoi atti.

Raffaele Vairo

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