Principale Economia & Finanza Il tallone di Achille nelle procedure di sovraindebitamento

Il tallone di Achille nelle procedure di sovraindebitamento

Avv. Luigi Benigno

La legge 3 del 27 gennaio 2012 compie dieci anni. È tempo di bilanci prima che sarà sostituita il 15 maggio 2022 dal codice della crisi (d. Lgs n. 14/2019).

La legge 3, meglio nota come legge antisuicidi, consente ai consumatori, ai professionisti, alle startup innovative e a tutte le imprese non assoggettabili a fallimento di ricomporre la propria crisi e/o la propria insolvenza proponendo un piano, nel caso del consumatore, oppure un accordo consentito anche a tutti gli altri soggetti ammessi, con cui, in base ad alcuni fondamentali criteri, per lo più poco discrezionali, si propone al tribunale (piano del consumatore) oppure ai creditori (proposta di accordo) di ristrutturare i propri debiti al fine di consentire ai creditori una soddisfazione dei crediti più conveniente rispetto alla liquidazione dei beni.

Ebbene un ruolo cruciale nelle suddette procedure è affidato all’Organismo di Composizione della crisi, organismo costituito presso gli ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti oppure dai segretariati sociali, nonché da enti quali le Camere di Commercio e i Comuni.

La disciplina degli organismi di composizione della crisi è dettata dal decreto ministeriale n. 202/2014, che prescrive che ogni Occ abbia un regolamento, garantisca la riservatezza agli istanti e vigili sull’attività esercitata dai gestori della crisi. Questi ultimi sono professionisti, prevalentemente Avvocati e Commercialisti che, previo conseguimento dell’abilitazione mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con aggiornamento biennale, svolgono importanti funzioni sia come consulenti dei debitori sia come consulenti del tribunale, al fine precipuo di attestare la sussistenza dei requisiti di accesso ad una delle procedure, e di contemperare gli interessi delle parti in gioco, con l’obiettivo finale di salvaguardare l’economia nazionale.

Per  l’affidamento degli incarichi vige un criterio rotativo che spesso penalizza la gestione ed il buon esito delle procedure, a causa dell’elevato numero di iscritti e dello sporadico affidamento di incarichi, circa uno per anno solare, che non consente la necessaria professionalizzazione sul campo. Se a ciò si aggiunge una preparazione scarna, anche a causa della discontinuità degli incarichi, e ad una normativa che non detta a  carico del gestore termini perentori per l’assolvimento degli incarichi ad essi affidati, emerge in tutta la sua evidenza l’anello debole della catena. Capita sovente che il gestore della crisi impieghi diversi mesi per redigere la relazione particolareggiata al piano o alla proposta, in assenza di una norma che ne detti i tempi di assolvimento dell’incarico. Spesso, nelle more, si aggrava la situazione debitoria, si celebrano aste immobiliari e si assegnano crediti per procedure esecutive, provocando ciò ingenti danni patrimoniali ai creditori concorsuali, ai debitori, che in alcuni casi non hanno retto allo stress, e ai danni dell’economia nazionale, favorendo in alcuni casi anche il ricorso all’usura.

Per la delicatezza delle situazioni debitorie e per l’urgenza di componimento insita in esse, è auspicabile un intervento regolatore con cui si dettino termini perentori per lo svolgimento degli incarichi affidati e si valuti anche la qualità della prestazione professionale, prevedendo anche delle responsabilità in caso di eccessivo dilatamento dei tempi nonché di mancato accoglimento di un’istanza per insufficienza della relazione particolareggiata oppure per non aver fornito al tribunale tutti gli elementi richiesti dalla legge per consentire al giudice delegato di omologare il piano o l’accordo proposto da debitori meritevoli.

Benché dovrebbe realizzarsi spontaneamente per la delicatezza degli interessi coinvolti, speriamo sia presto approntato un rimedio regolamentare rigoroso affinché chi decide di svolgere un incarico lo faccia con la consapevolezza della propria professionalità nonché della disponibilità del tempo necessario al corretto e tempestivo svolgimento dell’incarico affidato.

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