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Covid ed adolescenti

Avv. Giovanna Barca – Le Avvocate Italiane

Durante questo periodo di emergenza covid, i genitori di figli minorenni si sono chiesti se fosse stato responsabile vaccinare i propri bambini e, quindi, valutare il vaccino come l’unica strada percorribile per superare la pandemia oppure, decidere di non sottoporli ad alcuna iniezione anti sars per il timore che potesse avere delle conseguenze future di infezioni sul loro corpo peggiori di quelle causate dal Covid.

Quando, poi, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è accordo e condivisione della scelta, il problema è affidato all’Autorità Giudiziaria che dovrebbe decidere nel superiore interesse del minore.

Secondo la nostra normativa, è il Tribunale ordinario, e non il Tribunale per i minorenni a doversi occupare della questione. Infatti, sono i giudici ordinari a decidere sulla vaccinazione anti covid quando i genitori non sono d’accordo, anche se non separati. “Nel primo caso, sarà competente il Giudice della separazione, proponendo un ricorso ex art. 709 ter cpc, nel secondo caso al Giudice Tutelare”.

Lo ha precisato il Tribunale di Parma con ordinanza del 11 ottobre 2021 che si è pronunciato sul ricorso di urgenza presentato da un padre che aveva chiesto il potere di decidere da solo sulla vaccinazione dei figli minori, che volevano vaccinarsi, ma la madre no vax aveva negato il consenso.

Il Tribunale di Parma non solo ha affermato la competenza del Tribunale ordinario precisando che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 316 codice civile, che, in relazione all’ipotesi in cui i genitori hanno la responsabilità genitoriale da esercitare di comune accordo, attribuisce al tribunale ordinario le controversie che riguardano il contrasto tra loro su questioni di particolare importanza, come la salute.

Nel merito della vicenda, il giudice, ascoltati i figli minorenni, che avevano espresso la volontà di sottoporsi alla vaccinazione, valutati i certificati medici prodotti dal padre che dimostravano che i figli godevano di ottima salute e che non esistevano patologie tali da controindicare la vaccinazione, lo ha autorizzato a decidere da solo, precisando che “In caso di mancata vaccinazione sussistono gravi ripercussioni non soltanto sulla salute dei singoli e della collettività, ma anche sul percorso educativo e sociale dei minori, mentre la posizione  no vax della madre poggia su concezione personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica e in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed internazionale”.

Le aule dei Tribunali italiani sono state travolte da ricorsi da parte di almeno un genitore di figlio minore che chiedeva l’autorizzazione per il vaccino di fronte al dissenso dell’altro.

Quello recente, di qualche giorno fa, proposto al  Tribunale di Busto Arsizio: una ragazza adolescente che voleva vaccinarsi contro il covid, malgrado l’opposizione del padre, si è vista dar ragione dal Giudice.

A sostegno della ragazza, rappresentata da un avvocato nelle vesti di curatore speciale, anche la documentazione prodotta dalla mamma, in particolare la certificazione firmata da un medico che ha attestato l’assenza di patologie che potrebbero essere considerate come controindicazioni.

Secondo l’ordinanza del Tribunale “l’opposizione del padre non appare fondata su basi scientifiche e comunque è in contrasto con le interpretazioni più veritiere e credibili formulate dalla comunità scientifica e prese a base dell’attuale normativa in materia di protezione dal covid“.

In sostanza, il giudice ha considerato come punto di riferimento le indicazioni fornite dalla scienza e le informazioni diffuse dalle autorità sanitarie, escludendo teorie e posizioni sostenute e condivise in contesti esterni ed estranei alla comunità scientifica.

Nel provvedimento del giudice, inoltre, si fa riferimento al recente varo del Super green pass che da lunedì 6 dicembre ha previsto regole speciali per arginare il contagio da coronavirus. Infatti, lo stesso scrive nell’ordinanza: “È significativo che da ieri sia entrata in vigore una normativa più penalizzante per i soggetti non vaccinati“.

Dunque, “Preso atto della chiara volontà della minore espressa tramite il curatore speciale di vaccinarsi”, il giudice ha disposto l’affido condiviso tra i genitori “con facoltà alla madre di operare in via esclusiva le scelte di carattere sanitario, per cui” la ragazza “potrà come richiesto dalla madre e dalla stessa figlia vaccinarsi con il vaccino anti-coronavirus”.

Anche il Tribunale di Bologna in data 13 ottobre 2021 ha autorizzato la somministrazione del vaccino anticovid alla minore di anni 16, attribuendo al padre la facoltà di condurre la figlia in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore.

Durante il processo, è stata ascoltata la minore, ritenendo il Collegio imprescindibile valorizzare la volontà della minore, apparsa durante l’ascolto serena e matura, senza mostrare incertezze nel manifestare la volontà di ricevere il vaccino anticovid 19, motivando questa sua convinzione con argomenti che, alla luce delle evidenze scientifiche sottolineate del recente Bollettino dell’istituto Superiore della Sanità in merito alla efficacia, sicurezza, alla qualità dei vaccini in commercio, devono ritenersi pienamente condivisibili e meritevoli di valorizzazione.

Sulla stessa linea di principio, il Tribunale di Venezia in data 1 dicembre 2021 ha dato il via libera per presentarsi al centro vaccinale ad una ragazza di 13 anni, figlia di genitori separati, la quale si è rivolta al suddetto, insieme alla madre, per essere autorizzata a vaccinarsi.

Dopo essere stata ascoltata dall’autorità giudiziaria, il Collegio, appurando che la ragazza si era informata attraverso i canali istituzionali sul vaccino, non ha voluto negarle una decisione presa in totale libertà e con coscienza.

Ancora dinanzi al Tribunale di Milano,  in data  15 settembre 2021, si è svolto un procedimento dove il ricorrente, padre di una bambina di 11 anni, conviene in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini obbligatori per legge ed anche altri vaccini non obbligatori ma certamente utili per la tutela della sua salute e che si opponeva anche ad effettuare i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche.

Chiede pertanto di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da decreto legislativo 73/2017 convertito in Legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID.

I Giudici, che si erano già espressi in ordine all’obbligatorietà dei vaccini di cui alla legge n. 119/2017, ribadiscono che, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni come anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, evidenziando che si tratta di un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione amministrativa.

Quanto al vaccino anticovid il Tribunale ha ribadito trattarsi di vaccini raccomandati dalla scienza medica a livello internazionale a tutela della salute della popolazione. Conseguentemente ha autorizzato il padre a “provvedere in autonomia, senza il consenso della madre”, a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, “a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra”.

Il Tribunale di Monza con decreto del 22 luglio 2021 ha esaminato e risolto una controversia introdotta da un genitore separato nei confronti dell’altro genitore che si rifiutava di prestare il proprio consenso alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio quindicenne.

In particolare, la madre del minorenne aveva adito il Tribunale lombardo con ricorso ex art. 709-ter c.p.c. sostenendo che, dopo un consulto con il pediatra del proprio figlio minorenne, la stessa aveva ottenuto dall’altro genitore del proprio figlio il consenso verbale alla somministrazione del suddetto vaccino a quest’ultimo e conseguentemente aveva prenotato un apposito appuntamento presso il Centro vaccinale locale per effettuare la somministrazione.

Tuttavia, nonostante ciò e nonostante che anche il figlio avesse comunque manifestato la propria volontà di sottoporsi alla vaccinazione, l’altro genitore si era rifiutato di sottoscrivere il modulo relativo al consenso informato per la somministrazione

Il Tribunale, infatti, ha dato rilievo all’orientamento che si è sviluppato nella giurisprudenza di merito in ordine alle vaccinazioni (siano esse obbligatorie o meno), che attribuisce al giudice il potere di sospendere la capacità del genitore contrario al vaccino e quindi di superare il divieto opposto da quest’ultimo in presenza di due condizioni: (i) qualora vi sia un pericolo concreto per la salute del minore, in considerazione alla gravità e alla diffusione del virus; (ii) qualora vi siano dati scientifici univoci da cui risulta l’efficacia di quel determinato vaccino.

Il Tribunale, nel caso di specie, ha dato rilievo all’opinione della comunità scientifica nazionale e internazionale, che concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione.

Inoltre, ha rilevato il giudice che in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori), di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Inoltre, il giudice ha rilevato come, secondo il certificato medico fornito dal pediatra del minore oggetto della controversia, non vi siano delle controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino a detto soggetto.

In conclusione, il giudice ha altresì valorizzato la volontà del minore stesso, che nel caso di specie ha espresso il proprio consenso alla vaccinazione.

A tale ultimo proposito, mette conto rilevare che la nuova legge sul consenso informato (Legge 219/17) ha previsto che anche i minorenni hanno diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di decisione e che il consenso informato al trattamento sanitario nei confronti del minore deve essere espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ma tenendo conto della volontà del minore stesso in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Ebbene, posto che nel caso di specie il minore aveva 15 anni e 6 mesi e aveva manifestato la propria volontà alla vaccinazione, motivandola con l’interesse a tornare a una vita normale sul piano scolastico e relazionale, secondo il giudice il rifiuto del padre alla vaccinazione appare in contrasto con la volontà manifestata dal figlio stesso (oltre che contraria alla tutela della sua salute, come visto prima).

Da notare che le decisioni in questione si inseriscono nel quadro degli orientamenti che ‘premiano’ la scelta del minore, la cui opinione viene tenuta in conto e su questa scorta delegano il genitore che appoggia il minore a prendere le decisioni sulla salute.

Solo su questa voce, ed è importante sottolinearlo, viene limitata la responsabilità genitoriale del genitore dissenziente. È necessario, secondo la giurisprudenza dei Tribunale italiani, coinvolgere il minore nella decisione circa la sua stessa vaccinazione.

Il valore dell’opinione espressa dal minore è fondamentale, ed a questi fini, è rilevante l’istituto dell’ascolto, applicando in toto gli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c del nostro ordinamento, o a livello internazionale, facendo riferimento alla Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1997, oltre che alla Costituzione europea e al regolamento UE 219/1111.

Si conferma appieno il principio secondo il quale l’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

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