Principale Attualità & Cronaca Green pass, ping pong fra Viminale e Privacy

Green pass, ping pong fra Viminale e Privacy

Una circolare del ministero dell’Interno chiarisce: “I ristoratori non devono chiedere i documenti ai clienti ma possono farlo in caso di incongruità”. Il Garante della Privacy: “Possono farlo”

I gestori e gli esercenti sono obbligati a verificare il possesso del green pass, mentre la verifica dei documenti è discrezionale: non è sempre obbligatoria, ma possono farlo “necessariamente nei casi di abuso o di elusione delle norme”, come ad esempio in caso di “manifesta incongruenza” della certificazione verde con i dati anagrafici in essa contenuti. È la circolare del Viminale a chiarire i dubbi sull’applicazione del dpcm del 17 giugno scorso che rende obbligatorio l’esibizione della certificazione verde per poter entrare nei locali pubblici al chiuso.

 

Poche ore prima, il Garante della Privacy, rispondendo a un quesito rivolto dalla Regione Piemonte, aveva fatto sapere che anche gli esercenti di ristoranti e bar possono verificare l’identità dei loro avventori chiedendo di esibire il Green pass dove richiesto.

Nella circolare inviata alle prefetture, si legge che è “un vero e proprio obbligo” verificare il possesso de Green pass da parte di quei soggetti che intendano accedere “alle attività per le quali essa è prescritta”. Un obbligo che incombe anzitutto sui pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, “notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Il dpcm contempla poi altre categorie nella veste di ‘controllori’: il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati”.

Quanto ai soggetti delle strutture ricettive, la disposizione “vale anche per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso“. Quindi, la certificazione verde non è richiesta per i servizi erogati all’aperto, per l’asporto o il consumo al banco”.

Per gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi “possono ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi”. “La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione”. E ancora: “Qualora si accerti la non corrispondenza tra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”. La circolare sottolinea, inoltre, che la procedura di verifica “dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dei terzi”.

AGI

Redazione Corriere Nazionale

Redazione Corriere di Puglia e Lucania

Redazione Radici

LASCIA UNA RISPOSTA

Inserisci il tuo commento, grazie!
Inserisci il tuo nome qui, grazie

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.