Principale Politica Diritti & Lavoro Servizio Psicologia,Corte Costituzionale boccia norma della Regione Puglia

Servizio Psicologia,Corte Costituzionale boccia norma della Regione Puglia

Il palazzo della Consulta, durante l'attesa per il pronunciamento della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum promosso dalla Lega sulla legge elettorale, Roma, 16 gennaio 2020. ANSA/ANGELO CARCONI

Nino Sangerardi

“Tuttavia,le risorse stanziate ai sensi dell’art.6 della Legge regionale della Puglia n.21/2020 per attuazione normativa impugnata sono allocate nel bilancio della Regione…cioè in una posta di bilancio destinata a finanziare standard di assistenza superiori a quelli essenziali previsti dal piano di rientro.

Ne deriva la violazione del principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli Enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l’erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali. Pertanto questa Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.2 comma 3 della Legge della Regione Puglia n.21/2020”.

E’ quanto si legge, tra l’altro, nella sentenza della Corte costituzionale(presidente Giancarlo Coraggio, relatore Angelo Buscema, direttore della Cancelleria Roberto Milana) in merito al ricorso sottoscritto dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e depositato l’8 settembre 2020 sulla norma pugliese con oggetto : istituzione del servizio di Psicologia di base e delle cure primarie.

Tramite l’Avvocatura dello Stato la presidenza del Consiglio dei Ministri chiedeva di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’articolo n.2  perché in contrasto con art. 117 secondo comma della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, e con il terzo comma dello stesso articolo costituzionale in quanto eccede le competenze regionali e invade quelle statali riguardo le disposizioni della Finanza pubblica.

Nel merito i legali dello Stato, Emanuele Feola e Enrico De Giovanni, rilevano che l’art. n.2 comma 3 disciplina l’organizzazione del servizio Psicologia prevedendo il suo inserimento nel distretto socio sanitario per attività di assistenza primaria territoriale, al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio di base e cure primarie l’art.2 comma 3 stabilisce che “dalla data di entrata in vigore della presente Legge il piano triennale di fabbisogni del personale delle Asl deve prevedere il dirigente psicologico per la programmazione e valutazione delle nuove attività nell’ambito del personale a tempo determinato”.

Ebbene tale previsione nel contemplare l’assunzione a tempo determinato del dirigente psicologo al di fuori delle condizioni stabilite dall’art. 36 del Decreto Legge n.165/2001,vìola l’art.117 comma 2 della Costituzione che attribuisce solo e esclusivamente allo Stato la competenza legislativa in “ordinamento civile”.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale la potestà delle Regioni incontra limiti di carattere “trasversale” tra i quali si annovera, sin dalla nota sentenza n.7 del 1956, la disciplina dei rapporti di diritto privato.

Secondo il costante orientamento della Corte  a seguito della privatizzazione del vincolo di pubblico impiego il regolamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione attiene al diritto privato(sentenza n.211/2014).

Tra l’altro il legislatore statale ha condizionato la fine dei contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle amministrazioni pubbliche, alla sussistenza di comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

Invece la Legge della Regione Puglia  programma che l’assunzione del dirigente psicologo avvenga a tempo determinato prescindendo dall’effettiva fondatezza di necessità temporanee o eccezionali.

E invero dall’esame del contesto  normativo in cui si colloca il disposto di Legge impugnato “…si evince piuttosto che l’assunzione di dirigenti psicologi è preordinata al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali di carattere ordinario e permanente”.

Per concludere, la Legge regionale si pone  “in lampante contraddizione con l’obiettivo del rientro dell’equilibrio economico e finanziario perseguito dall’Accordo del 29 novembre 2010 e con il Piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale”.

Di conseguenza presidente del Consiglio dei Ministri e avvocati dello Stato invitavano i Giudici ad attestare la non legittimità della norma ratificata dal Consiglio regionale della Puglia.

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