Principale Attualità & Cronaca Guida in stato di ebbrezza: secondo i giudici della cassazione è reato...

Guida in stato di ebbrezza: secondo i giudici della cassazione è reato rifiutare l’alcoltest

È una circostanza che nella pratica accade spesso, ovvero il caso in cui il conducente di un automezzo si rifiuta di sottoporsi alla verifica del proprio tasso alcolemico. La IV sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 12142/2021 ha chiarito che il rifiuto all’accertamento da parte del conducente, integra la fattispecie di reato così come prevista dall’art. 186 del codice della strada.

La vicenda che ha portato alla pronuncia della IV sezione penale della corte di cassazione, trae origine da un fermo operato da una pattuglia di carabinieri che, dopo aver notato un furgoncino fuoristrada, avvicinatisi al mezzo, hanno rinvenuto il conducente palesemente ubriaco e odorante di alcol. Al momento del rinvenimento i militari, non avendo in dotazione un alcol test, hanno prelevato il conducente del mezzo e lo hanno portato presso la più vicina caserma dei carabinieri munita dell’attrezzatura idonea per effettuare l’esame. Sebbene il presunto ubriaco non abbia opposto alcuna resistenza per recarsi alla caserma individuata dai gendarmi, giunto sul posto si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Sia dinanzi al giudice di primo grado sia dinanzi alla Corte di Appello territorialmente competente, il conducente è stato condannato alla pena di 12 mesi di detenzione e al pagamento di una ammenda pari ad euro 4.000,00.

Il legale del condannato ha impugnato il gravame dinanzi alla Suprema Corte di cassazione asserendo che i Carabinieri non possono disporre l’accompagnamento coattivo del conducente, senza incorrere nella violazione del principio di libertà personale. Affinchè possa concretizzarsi un accompagnamento coattivo è necessario che ciò avvenga soltanto in uno dei casi tassativi previsti dalla legge. Secondo la difesa l’accompagnamento coattivo è previsto dalla legge solo per l’ipotesi in cui si sia verificato un incidente stradale e vi sia necessità di cure sanitarie.

I giudici del terzo grado, pur riconoscendo che l’accompagnamento così come effettuato dalla pattuglia non era consentito, hanno altresì rilevato che il conducente, in realtà, non ha opposto alcun tipo di resistenza nel seguire le forze dell’ordine presso la caserma dotata di alcoltest.

Nel rigettare il ricorso, gli ermellini hanno infine precisato che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 7 è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l’autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal medesimo articolo 186, comma 2, va ricordato che, ai sensi del comma 7, è punibile il rifiuto di uno tra gli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 del medesimo articolo: cioè sia del cd. Pre-test che del vero e proprio test alcolemico.

Conclusione 

In conclusione, per quello che potrebbe sembrare un consiglio non dovuto dall’intera vicenda, l’errore commesso dall’imputato sembra quello di aver seguito le forze dell’ordine senza opporre alcun tipo di resistenza. L’assenza di resistenza, infatti, è stato il punto su cui è poggiata la definitiva pronuncia della Cassazione che, nell’esposizione delle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia, ha più volte richiamato

Ad ogni modo, va tenuto altresì presente che il diritto ad opporsi all’accompagnamento coattivo non sempre potrà essere esercitato, essendo previsti dalla legge dei casi in cui tale limitazione della libertà potrà essere effettuata dalle forze dell’ordine. Si indicano di seguito i casi in cui le forze dell’ordine sono legittimate ad operare l’accompagnamento coattivo:

– in caso di incidente stradale;

– quando hanno fondato motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica.

Avv. Tommaso Gioia – foro di Brindisi

LASCIA UNA RISPOSTA

Inserisci il tuo commento, grazie!
Inserisci il tuo nome qui, grazie

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.