Principale Politica Diritti & Lavoro Associazione senza fini di lucro e rimborsi ai propri soci

Associazione senza fini di lucro e rimborsi ai propri soci

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile; esse non sono soggette ad alcun controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della loro vita, purché rispettino i limiti dettati dalla normativa, dall’ordine pubblico, dal buon costume e dall’articolo 18 della Costituzione Italiana. Possono invece essere soggetti a controlli fiscali o previdenziali. Le associazioni non riconosciute, proprio in quanto tali, non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta; per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono le persone che le hanno contratte (amministratori ed associati).

Aspetti fiscali dei rimborsi spese

Il quadro normativo di riferimento per le associazioni non riconosciute (culturali, ricreative, sportive, ecc.), in assenza di una norma specifica,  è quello dettato dalla Legge n. 11.8.1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato).  

E’ possibile per un’associazione erogare rimborsi e/o compensi ai propri soci?

Per raffrontare questo problema, di fronte al quale le associazioni si trovano abbastanza spesso, occorre anzitutto operare una netta distinzione tra il rimborso analitico (cosiddetto a piè di lista) ed il rimborso forfettario. L’unico tipo di rimborso che non costituisce reddito imponibile è il rimborso documentato. Tale rimborso può essere erogato, entro limiti ben definiti, in occasione di trasferte o anche in caso di acquisti di beni effettuati dal socio per l’associazione.

Nell’ipotesi di trasferte il socio, per ottenere il rimborso, deve predisporre, alla fine della trasferta, una distinta analitica delle spese sostenute (spese di viaggio, di trasporto, di vitto e alloggio) a cui allegherà tutti i documenti giustificativi di spesa. Un discorso a parte meritano le indennità chilometriche, le quali per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Dette indennità non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. In ogni caso per soddisfare il requisito di prestazioni da “effettuare fuori dal territorio comunale” occorre riferirsi al luogo di residenza/dimora abituale del soggetto percettore dell’indennità chilometrica.

La trasferta, oltre che autorizzata preventivamente, dev’essere anche inerente all’attività dell’associazione e tale requisito deve essere dimostrabile nel caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio è ammissibile il rimborso nel caso in cui se il socio vada fuori sede per contattare un’amministrazione comunale o per visionare un teatro o una palestra dove si terrà un’attività dell’associzione stessa, ovvero ancora  per partecipare ad una riunione in nome e per conto dell’associazione e nell’ambito dell’attività istituzionale della stessa.

E se il socio acquista dei beni per l’associazione? E’ ammesso anche il rimborso da effettuare al socio che abbia acquistato beni e/o servizi per conto ed a favore dell’associazione. In questo caso vi deve essere, e dev’essere dimostrabile, una stretta attinenza dell’acquisto rispetto alle finalità ed all’attività effettivamente svolta dall’associazione (requisito dell’inerenza). Se si tratta di un bene di lunga durata (es. un computer, un televisore, un microfono, un attrezzo, ecc.) deve risultare che questo bene sia nella effettiva disponibilità del patrimonio dell’associazione e sia dalla stessa concretamente utilizzato.

In tutti i casi dev’esserci l’autorizzazione del consiglio direttivo dell’associazione. E’ opportuno che l’organo direttivo dell’associazione deliberi: a) sui criteri e sulle disposizioni dei rimborsi provvedendo a stabilirne la tipologia ammissibile; b) sulla fissazione dei limiti di spesa ammessi; c) l’approvazione di un elenco di documentazione necessaria per giustificare i rimborsi; d) sulle modalità di erogazione degli stessi.

I rimborsi costituiscono reddito per chi li riceve?

I rimborsi a piè di lista (cioè i rimborsi analitici documentati) non costituiscono reddito, mentre quelli forfettari  costituiscono reddito al pari del compenso.

Per rispettare la disposizione di legge, il cui rispetto comporta la non imponibilità ai fini fiscali dei rimborsi spese, è necessario che l’organo sociale dell’associazione, competente in base allo statuto, adotti una delibera con la quale vengano disciplinate in via generale le modalità dei rimborsi spese.

È pure opportuno che il rimborso spese risulti da una richiesta scritta dal socio da cui risulti esplicitamente il legame con la specifica attività svolta in norme e per conto dell’associazione. La documentazione prodotta deve essere opportunamente conservata anche ai fini probatori dell’effettiva natura della somma erogata a titolo di rimborso e resa disponibile qualora fosse richiesta dagli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Il rimborso cosidetto forfettario è quello privo di uno specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori a favore del socio. Tale rimborso non è considerato tale e le somme erogate a tale titolo sono da considerare dei compensi a tutti gli effetti;  pertanto vanno assoggettate a ritenuta alla fonte e concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Qualora il percipiente sia un professionista  o comunque un lavoratore autonomo, questi è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell’associazione erogante il compenso.

Occorre anche che, in ogni caso, l’erogazione dei rimborsi forfettari e/o compensi non abbia carattere sistematico, poiché in tal caso l’associazione infrangerebbe il divieto di redistribuzione degli utili a favore dei soci.

In sostanza, le uscite dell’Associazione non possono essere dirette quasi unicamente alla retribuzione dei Soci; in questo caso appare probabile un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate a  carico tanto dell’associazione che dei singoli percettori  delle somme erogate dall’associazione stessa.

Di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza 23 novembre 2015, n. 23890 ha stabilito che <<In tema di erogazioni da parte di un’associazione di volontariato a favore dei propri associati, la qualificazione di tali somme quali rimborsi spese, piuttosto che compensi, prescinde dalle previsioni di uscita indicate nel bilancio preventivo, rilevando a tal fine la sola documentazione delle spese sostenute dall’associato e i limiti individuali predeterminati dagli organi deliberativi dell’associazione.>>

 Secondo la Suprema Corte:

  • sono qualificabili come compensi, da assoggettare a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati quali rimborsi forfettari, perché, anche se le spese sono state effettivamente sostenute dai percettori, occorre sempre provare la precisa individuazione di ciascuna
  • non è possibile procedere a rimborsi forfettari neppure in presenza di importi esigui, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché occorre sempre documentare le spese in base alle quali i rimborsi vengono erogati.

 Francesco Minervini

  Avvocato in Bari

LASCIA UNA RISPOSTA

Inserisci il tuo commento, grazie!
Inserisci il tuo nome qui, grazie

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.