Da oggi 30 marzo 2021 è possibile inviare le domande per richiedere il Contributo a Fondo perduto previsto dal DL n. 41 del 22 marzo 2021 (rinominato “Decreto Sostegni”) a favore delle attività economiche colpite da una perdita di fatturato per l’emergenza da Covid-19.
Grazie al provvedimento del 29 marzo 2021 sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate le regole per la determinazione del valore del contributo a favore dei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Nello specifico, alle start-up che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche nel caso in cui abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ovviamente per le start-up la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo rimangono gli stessi:
1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non i 400.000 di euro
3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non 1.000.000 di euro
4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non 5.000.000 di euro
5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non 10.000.000 di euro
L’Istanza può essere trasmessa sulla piattaforma messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia provvede all’erogazione del contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Giacomo Mele