Principale Economia & Finanza Novità in ambito di scontrini fiscali: tra ravvedimento operoso e cumulo giuridico

Novità in ambito di scontrini fiscali: tra ravvedimento operoso e cumulo giuridico

Le recenti riforme pongono in dubbio il contribuente se procedere al ravvedimento o attendere la sanzione da parte  dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la questione ha ad oggetto le nuove sanzioni legate alla trasmissione telematica dei corrispettivi che sono in vigore da gennaio,  approvate con la legge di Bilancio 2021. La riforma prevede una sanzione per chi non procede all’invio degli scontrini e le ricevute fiscali secondo le nuove modalità di certificazione. In più, sono state introdotte delle limitazioni per l’applicazione del cumulo giuridico e per il ravvedimento operoso.

Il cumulo giuridico in ambito tributario

Il cumulo giuridico in ambito tributario è disciplinato dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997 rubricato “Concorso di violazioni e continuazione” e prevede sia un concorso formale che uno materiale. Il formale prevede violazioni attraverso una sola azione. Il concorso materiale prevede violazioni con più azioni. La sanzione è di conseguenza modulata e prevede l’aumento della stessa da un quarto al doppio. Casi specifici sono ulteriormente disciplinati pe reati riferiti a più tributi e nel caso sia commessi in periodi d’imposta differenti.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.lgs  472/1997, prevede la possibilità per il contribuente che si rendesse conto di aver commesso un errore di poter sanare autonomamente l’irregolarità e aver accesso ad una riduzione delle sanzioni parametrata al linea temporale intercorsa tra il ravvedimento e la dichiarazione.

Le novità e le valutazioni del contribuente

Le novità prevedono l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 6 comma 2-bis del Dlgs 471/1997 che stabilisce per le irregolarità concernenti trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi una sanzione del 90% dell’imposta da versare. In più, in caso di verbale di constatazione l’irregolarità non è ravvedibile. A questa novità si affianca il nuovo comma 2-quinquies dell’articolo 11 del Dlgs 471/97 che introduce una sanzione in misura fissa, 100 euro, in caso di irregolarità nella trasmissione dei dati che non abbia riflesso sulle liquidazioni IVA; inoltre, in questo caso non opera il cumulo giuridico.

Il contribuente in caso di violazione/i deve procedere ad una valutazione del caso. Infatti, deve valutare se ravvedersi o attendere la contestazione della violazione. Nel primo caso procederà a pagare con le riduzioni del caso ma senza applicazione del cumulo in caso di più violazioni. Nel secondo caso, qualora la sanzione sia contesta l’Agenzia procede all’applicazione del cumulo e proporre la definizione agevolata e rateizzazione.

Di Luca Antonio Esposito

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