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Accertamenti dei limiti di velocità a mezzo di autovelox. I casi di Zapponeta

Il Comune di Zapponeta, come la maggior parte dei Comuni italiani, si serve di dispositivi elettronici per il controllo delle violazioni stradali. In particolare utilizza l’autovelox per il controllo della velocità. Gli automobilisti, ovviamente, non sono contenti. Anzi, ritenendo che si tratti di una trappola per fare cassa, alcuni automobilisti, incappati negli accertamenti mediante dispositivi elettronici, hanno prodotto ricorsi al Giudice di Pace di Manfredonia, territorialmente competente. E i primi ricorsi, cinque secondo notizie di stampa, hanno trovato accoglimento. Il Comune ovviamente non ci sta e, pertanto, ha deciso di proporre appello. Tra i dispositivi più utilizzati, specialmente dalle Amministrazioni locali, sono l’autovelox e il telelaser.

Tali apparecchiature sono estremamente precise, per cui, se utilizzate correttamente, sono esclusi errori di rilevamento. A meno che non si verifichi il passaggio contemporaneo di due veicoli, nel qual caso al veicolo meno veloce potrebbe essere attribuita la velocità del veicolo più veloce (ipotesi che si verifica soprattutto quando un veicolo è in sorpasso e, quindi, a velocità maggiore del veicolo sorpassato). Nell’ipotesi di accertamento eseguito con la presenza di agenti di polizia l’inghippo viene facilmente superato; al contrario, la loro assenza non aiuta a risolvere l’equivoco.

Va, inoltre, sottolineato che l’autovelox, al contrario del telelaser, consente l’accertamento dell’illecito in tempo successivo o, comunque, dopo che il veicolo oggetto di rilievo è già a distanza dalla postazione della pattuglia.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lettere A, B, C e D i dispositivi di accertamento possono essere utilizzati, nel rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, in postazione fissa e senza la presenza degli organi di polizia. In questi casi vi è l’obbligo di documentare le violazioni accertate con fotogrammi, riprese video o analoghi dispositivi.

Postazioni fisse.

L’art. 4 del DL 20.06.2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 168, si occupa delle postazioni fisse per il rilievo delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità), 148 (sorpasso) e 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali).

Le norme contenute nel citato articolo 4 D.L. n 121/2002 consentono, per l’accertamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, l’installazione dei dispositivi automatici di rilevazione con postazione fissa sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lettere A e B, dello stesso codice.

I predetti dispositivi di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D, o su singoli tratti di esse, purchè individuati con apposito decreto del Prefetto. Dunque, al di fuori dei tratti di strada individuati ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, l’accertamento delle violazioni potrà avvenire solo con la presenza degli agenti accertatori e con contestazione immediata.

Ne consegue che, in difetto di contestazione immediata dell’infrazione accertata, a mezzo di dispositivi automatici di controllo della velocità, su tratto di strada non inserito nel Decreto prefettizio ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, il provvedimento sanzionatorio può essere dichiarato illegittimo.

Il potere del Prefetto non può esercitarsi in modo discrezionale ma nei limiti indicati nell’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002.

Estensione della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento. Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 117 del 2007, convertito nella legge n. 160/2007, l’obbligo della preventiva segnalazione è stato esteso a tutti i tipi di apparecchiature deputate all’accertamento del superamento dei limiti di velocità, fisse o mobili, compreso i telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. La preventiva segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità, univoca e inderogabile, costituisce un obbligo specifico e inderogabile, imposto a garanzia degli utenti della strada, la cui violazione si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.

A nostro avviso, inoltre, deve escludersi che possa farsi uso di cartellonistica permanente collocata in modo stabile sul sedime stradale non specificante la natura del controllo, allorquando le rilevazioni della velocità vengano effettuate a mezzo di postazioni mobili. In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte.

E’ importante sottolineare che il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare.

Orbene, io non conosco i motivi posti a base dei ricorsi. Ma, se le norme sono state rispettate, il Comune ha giusti motivi per l’appello. Altrimenti, lasci stare e metta più attenzione negli accertamenti. Perché gli automobilisti non possono essere ritenuti la fonte principale delle entrate comunali.

La legittimità delle rilevazioni tramite apparecchiature elettroniche.

In relazione alle apparecchiature destinate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada, anche in considerazione delle conseguenze che si riversano sugli utenti della strada, sono sorte diverse questioni affrontate e risolte dalla Cassazione in termini non sempre condivisibili.

Per comprendere le ragioni di tanta ostilità (nei riguardi di tale metodo di rilevazione) da parte degli utenti della strada occorre fare delle puntualizzazioni.

Un primo problema sorge nella necessità di individuare le fonti normative che attribuiscono la legittimità delle rilevazioni a mezzo delle apparecchiature elettroniche.

Il comma 6 dell’art. 142 del codice stradale statuisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

L’art. 345 del DPR n. 495/1992 (regolamento) dispone che le apparecchiature utilizzate per il controllo della velocità: a) devono fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente; b) devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture; c) al valore rilevato deve essere applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 Km/h; d) nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

La necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

La S.C. (Cass. civ. n. 14217/2011) ha stabilito che, ai sensi dell’art. 345, comma 2, DPR 16 dicembre 1992 n. 495, l’omologazione da parte del Ministero di lavori pubblici deve avvenire per le singole apparecchiature e non per ciascuno esemplare. L’omologazione, così concessa, dovrebbe offrire serie garanzie sull’attendibilità dell’accertamento.

Ne consegue che l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base: a) della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal comma 6 dell’art. 142; b) delle constatazioni personali degli agenti. Si ricordi che il verbale è atto pubblico dotato di fede privilegiata in ordine ai fatti che l’agente dichiari essere stati percepiti da lui in modo diretto.

L’attendibilità delle rilevazioni eseguite dalle apparecchiature

I paletti posti dalla Cassazione non sono rimasti privi di censure da parte degli automobilisti che si sentono vessati dagli accertamenti eseguiti con i dispositivi elettronici. Prima di tutto dubitano dell’attendibilità delle loro rilevazioni e chiedono, attraverso le numerose opposizioni avanti i giudici di pace, che: a) i limiti di velocità siano aggiornati in quanto non più congrui rispetto al progresso della tecnica applicata ai veicoli in circolazione; b) un maggiore controllo di tali apparecchiature da parte di organi tecnici che periodicamente dovrebbero controllare la loro perfetta funzionalità (taratura), come esige la legge n. 273 del 1991.

La S.C. ha stabilito che l’attendibilità dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità è presunta, essendo onere dell’utente della strada dimostrare, sulla base di circostanze da lui allegate (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. civ. n. 25304/2010). Trattasi di probatio diabolica.

Taratura periodica: l’orientamento della dottrina.

Secondo una parte della dottrina, trattandosi di accertamenti che incidono, talvolta anche pesantemente, sulle attività dei cittadini, le apparecchiature in questione dovrebbero essere sottoposte a verifiche periodiche. In particolare, sarebbe necessario sottoporle periodicamente ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, in quanto la sola omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture non sarebbe sufficiente a garantire la correttezza degli accertamenti. In particolare, sempre secondo un certo orientamento, la taratura non potrebbe essere sostituita dalla tolleranza prevista dal comma 2 dell’art. 345 del Regolamento di esecuzione  (riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/h). Inoltre, la taratura dell’apparecchio dovrebbe essere certificata dai centri SIT, i soli autorizzati a rilasciare il certificato di taratura.

La Corte Costituzionale e le regole da rispettare in tema di taratura.

Secondo la Corte, “l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Non risolutivo appare in proposito quanto previsto dalla direttiva del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, laddove si afferma che la rilevazione della cattiva funzionalità sarebbe garantita dalle apparecchiature <dotate di un sistema di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento>. E’ evidente che il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica delle apparecchiature è un profilo che interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre parti delle apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento”.

Dunque, la Corte Costituzionale ha mostrato di essere pragmatica quanto molti tecnici che, non condividendo l’orientamento espresso costantemente dalla Cassazione, hanno sempre sottolineato che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.

L’uso indiscriminato delle apparecchiature in questione non pregiudica solo la loro affidabilità “ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Considerato che, ai sensi del comma 6 dell’art. 142 del Codice della Strada,   costituiscono fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità le apparecchiature debitamente omologate, le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, la sentenza della Corte Costituzionale ha fatto chiarezza sul bilanciamento delle opposte esigenze rappresentate, da un lato, da interessi pubblici e privati estremamente rilevanti (la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni) e, dall’altro, valori – altrettanto importanti – quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa della persona sanzionata. In conclusione, “Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate”.

Raffaele Vairo

raffaele.vairo38@gmail.com

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