Principale Ambiente, Natura & Salute Ambientalismo in Costituzione ed europeismo delle vongole

Ambientalismo in Costituzione ed europeismo delle vongole

La prima comunicazione della Commissione europea in materia di ambiente è del luglio 1971.

Esattamente mezzo secolo fa e quarantotto sono gli anni trascorsi dal noto saggio di Massimo Severo Giannini sull’ambiente dove rilevava come, gli avvertimenti di biologi e urbanisti sulla distruzione della natura, del paesaggio e dell’ambiente non avevano trovato la necessaria attenzione da parte di chi amministrava lo Stato.

Figurarsi in un mondo politico dove abbondavano i Pangloss, il famoso personaggio del Candide di Voltaire per cui tutto andava bene per il meglio nel migliore dei mondi possibili. Tranne i Verdi in Parlamento, tutti erano affetti da tecnolotria, per cui qualunque cosa capitasse, si sarebbe trovata la soluzione. Fa oggi un certo effetto ascoltare, il 18 febbraio scorso nel Senato le parole del Presidente incaricato Mario Draghi:Questo Governo conferma l’impegno di andare nella direzione dell’inserimento in Costituzione dei concetti di ambiente e sviluppo sostenibile sui cui sta lavorando il Senato con un progetto di legge”. Non è la prima volta.

Nel 2003 con disegno di legge costituzionale si è tentato di modificare l’art 9 della Costituzione per inserirvi la tutela ESPRESSA dell’ambiente. È noto che l’ambiente non ha protezione costituzionale esplicita. Il fondamento costituzionale della sua tutela è l’articolo 2 della Costituzione in quanto clausola generale di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, l’art. 32 che tutela la salute e quindi anche il diritto ad avere un ambiente salubre e, l’articolo 9 che si compone di due commi. Nel secondo si “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

Sentenze della Corte Costituzionale hanno classificato l’ambiente come valore costituzionale talora definito primario che informa insieme agli altri valori costituzionali il nostro ordinamento. Sentenze 151 e 153 del 1986. Nella sentenza 127 del 1990 si parla dell’ambiente “come valore primario e assoluto”. Nel 2003 al disegno di legge costituzionale la Camera attraverso un emendamento respinto, che aggiungeva un terzo comma all’art 9 della Costituzione recante Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.”

Oltre all’ambiente altri due principi venivano inseriti in Costituzione: 1) la responsabilità verso le generazioni future; 2) la tutela degli animali. L’ha fatto la Germania nell’articolo 20 della Legge Fondamentale che è la Costituzione tedesca secondo la quale lo Stato, anche nella responsabilità verso le generazioni future, protegge le basi naturali della vita e gli animali nel quadro dell’ordinamento costituzionale mediante la legislazione e, sulla base della legge, attraverso il potere esecutivo e giurisdizionale”. Grecia, Spagna, Portogallo e altri paesi dell’Europa centro orientale hanno inserito l’ambiente e la sua espressa tutela nelle loro Costituzioni. I francesi un Preambolo alla Charte de l’Environment ovvero la Carta dell’Ambiente che cita in particolare il Principio di Precauzione.

Un elevato livello di protezione dell’ambiente è contenuto nell’Atto Unico Europeo del 1986 e poi con il Trattato di Amsterdam del 1997 (art 2 del Trattato). I principi di precauzione, quello di prevenzione e quello di “chi inquina paga” rappresentano la base dei principi nella gestione dell’ambiente. Nella sentenza 127 del 1990 la Corte introduce per la prima volta la tecnica del bilanciamento dei valori tra gli interessi riguardanti il valore ambiente e quelli inerenti il valore delle libertà di iniziativa economica.

Attenzione però! La Corte nel bilanciamento individua un limite massimo inderogabile che s’impone nell’operazione di bilanciamento, costituito dalla tollerabilità per la salute umana e per l’ambiente in cui vive l’uomo, non sacrificabile a interessi di tipo diverso. La riforma del 2001 ha introdotto l’ambiente in termini di ripartizione tra Stato centrale e Regioni anziché nella prima parte della Costituzione con una disposizione di portata sostanziale. Un’imperdonabile colpa di quella sinistra di Palazzo che si ubriaca di ambiente e di sostenibilità in termini di mera declamazione. Rispetto al passato c’è la novità dell’introduzione del concetto di “sviluppo sostenibile”. Un concetto presente nella Costituzione europea che molti europeisti, vecchi e nuovi, hanno sempre ignorato nelle reiterate riforme costituzionali. Nei Trattati UE: Articolo 3: “L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea conosciuta anche come Carta di Nizza. Articolo II-97: Tutela dell’ambiente Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.;

Articolo III-233: 1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; b) protezione della salute umana; c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.”.

Ambientalismo di facciata e europeismo alle vongole o meglio solo nella dimensione finanziaria e del welfare!

Erasmo Venosi

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