Principale Attualità & Cronaca Francesco cambia ancora il codice penale vaticano

Francesco cambia ancora il codice penale vaticano

Sconti di pena e abolizione del processo in contumacia tra gli interventi dell’ultimo provvedimento del Papa

di Claudio Gentile

Ieri, nel giorno in cui ha superato in durata il pontificato del suo predecessore Benedetto XVI, Papa Francesco è intervenuto nuovamente a modificare il codice penale ed il codice di procedura penale vaticano. “Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale” – scrive il Pontefice nel provvedimento che introduce le variazioni – “richiedono una costante attenzione a rimodulare” la normativa vigente, che “per taluni aspetti risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionai ormai superati”. I codici vaticani, infatti, sono quelli vigenti in Italia nel 1929, e cioè il codice penale “Zanardelli” del 1889 ed il codice di procedura penale “Finocchiaro-Aprile” del 1913, e quindi, seppur giuridicamente ben costruiti, risentono ovviamente del tempo trascorso. Gli ultimi interventi riguardano proprio le esigenze di ammodernamento del sistema penale per avvicinarsi alle teorie normative più evolute e recenti.

Ispirandosi alla funzione rieducativa della pena presente anche nella Costituzione italiana, il Papa ha voluto introdurre i lavori socialmente utili e sconti di pena in caso di effettivo ravvedimento del condannato. Il nuovo articolo 17-bis del codice penale permette ora al condannato che ha tenuto una condotta che fa presumere un ravvedimento di accedere a “una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata”. Inoltre, continua il nuovo testo del codice, all’inizio dell’esecuzione della pena, il condannato ed il giudice elaborano un programma di reinserimento “contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato”, tra cui lo svolgimento di lavori di pubblica utilità o di attività di volontariato.

Un’altra importante novità riguarda l’abolizione del processo contumaciale e la possibilità di sospendere il dibattimento in caso di legittimo impedimento. Finora, infatti, in caso di assenza dell’imputato il giudizio continuava anche senza di lui sulla base della documentazione raccolta in sede di indagine. Ora, invece, si procederà con il normale processo considerando l’imputato presente ma rappresentato dal suo difensore. Se poi si dimostra l’impossibilità a comparire “per legittimo e grave impedimento ovvero per infermità di mente”, il tribunale è tenuto a sospendere il dibattimento.

L’ultima modifica, più tecnica, chiarisce che le funzioni di pubblico ministero in sede di appello e cassazione sono esercitate da un magistrato appartenente all’ufficio di primo grado, che quindi potrà seguire il processo in tutti i gradi e non “passare la palla” a nuovi giudici nominati ad hoc.

Papa Francesco, con quest’ultimo provvedimento, pone così l’ennesimo tassello del processo riformatore che pian piano sta portando avanti dall’inizio del suo pontificato e che sta cambiando dalle basi la curia romana, tanto criticata negli anni passati soprattutto per gli scandali finanziari, e lo stato vaticano.

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