Principale Politica Diritti & Lavoro Tar Lecce: il distanziometro si applica anche alle sale scommesse

Tar Lecce: il distanziometro si applica anche alle sale scommesse

Il 23 maggio scorso, con la sentenza n. 902 del 2018, il Tar di Lecce ha rigettato il ricorso presentato dal proprietario di un locale predisposto alla raccolta delle scommesse sportive e ippiche avverso il provvedimento di l’inibizione dell’attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche deciso dall’Amministrazione del Comune di Aradeo (Lecce).

Il locale risulta situato a meno di 500 metri da diversi luoghi sensibili, quali: 70 metri da un impianto sportivo, 290 metri da una scuola elementare, 320 metri da un impianto sportivo e 210 da un oratorio: pertanto viola l’art.7 della legge regionale n. 43 del 2013 sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico “GAP”, in base alla quale “l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.

La sentenza, dopo aver richiamato la pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della legge regionale, sottolinea come lo scopo principale dell’inibizione è circoscritta alla volontà di tutelare i soggetti deboli, quali i giovani, e soprattutto in riferimento al parametro bene-salute costituzionalmente garantito. E i limiti distanziometrici sono ragionevolmente applicati non solo agli apparecchi da gioco ex art.110 co.6 TULPS, ma anche alle sale scommesse ippiche e sportive, come in questo caso: “In entrambi i casi è infatti ravvisabile la tentazione ad un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando la fonte (apparecchi da gioco, da un lato; scommesse ippiche e/o sportive, dall’altro) di tale sperato guadagno”.

In riferimento alla libertà d’impresa, il rigetto viene giustificato in quanto la disposizione inibisce l’esercizio dell’attività, che può essere delocalizzato a debita distanza dai centri di aggregazione, nonostante le piccole dimensioni del comune.

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice di una borsa di studio indetta da Avviso Pubblico)

LASCIA UNA RISPOSTA

Inserisci il tuo commento, grazie!
Inserisci il tuo nome qui, grazie

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci