Principale Estero La maternità surrogata in Cina

La maternità surrogata in Cina

Avv. Giovanna Barca

Le Avvocate Italiane

Non si parla solamente di Coronavirus in Cina.

La Cina è stata travolta dallo scandalo che ha visto coinvolte una delle coppie più famose dello showbiz cinese, quella tra l’attrice 29enne Zheng Shuang e il produttore Zhang Heng, genitori di due figli nati in America da madri surrogate. La vicenda ha costretto il Paese a riflettere nuovamente sulla annosa questione della maternità surrogata, proibita dalla legge, ma praticata illegalmente da molte persone facoltose.

Dopo essersi sposati, non si sa per quale motivo, i due ragazzi hanno organizzato ben due gravidanze surrogate in America: la coppia, infatti, risulta essere genitore di due bambini.

La questione è venuta fuori quando l’attrice, dopo aver scoperto che il marito la tradiva, decide di tornare in Cina e lascia il marito con i bambini in America.

Infatti, Zhang Heng, bloccato negli Stati Uniti, ha dichiarato alla stampa internazionale: “La mia famiglia e io siamo da oltre un anno negli Stati Uniti per prenderci cura e proteggere i nostri due piccoli e innocenti bambini”.

Sulla drammatica vicenda vari sono stati i commenti:
La Cina proibisce tutti i tipi di maternità surrogata. La maternità surrogata e l’abbandono dei bambini sono contro la morale sociale e l’ordine pubblico … le vite umane non sono giocattoli“, ha affermato il Comitato centrale della Lega della gioventù comunista cinese.

Luo Ruixue, esperta di femminismo e uguaglianza di genere, ha, invece, dichiarato al Global Times che molte donne sceglierebbero di diventare madre surrogata per migliorare le loro condizioni di vita, ma nella maggior parte dei casi non sono informate del rischi nella maternità surrogata,  “Le persone temono che se la maternità surrogata fosse consentita in Cina, l’utero diventerebbe uno strumento di produzione che può essere affittato e venduto. In una situazione di disuguaglianza di genere, potrebbe essere possibile che più donne diventino madri surrogate, il che comporta l’oggettivazione delle donne“.
L’industria della maternità surrogata potrebbe anche fornire servizi come la selezione di generi e geni e potrebbero esserci bambini indesiderati che vengono abbandonati”; mentre,  Chen Yaya, ricercatrice presso l’Accademia delle scienze sociali di Shanghai, ha precisato
“Invece di sostenere o opporsi semplicemente alla maternità surrogata, dovremmo concentrarci maggiormente sulle donne spinte dalla povertà a diventare una madre surrogata”, “La maternità surrogata è un argomento complicato che ha profonde radici sociali. Vietare o legalizzare rigorosamente può peggiorare la situazione di queste madri surrogate in alcuni aspetti”, “Abbiamo bisogno di ulteriori indagini e ricerche per risolvere questodilemma”.
Purtroppo, nonostante vi sia una legge che vieta la maternità surrogata,
molte persone in Cina cercano servizi surrogati in altri paesi in cui questa pratica è legale.
Ad esempio, l’Ucraina è una delle più grandi destinazioni di maternità surrogata per i genitori cinesi. Gli esperti del settore stimano che ogni anno 2.500-3.000 bambini nascono attraverso la maternità surrogata nel paese, di cui un terzo per clienti cinesi, ha riferito il South China Morning Post nel giugno 2020. Il
denaro è uno dei motivi principali per cui i clienti cinesi scelgono l’Ucraina, una Kiev -agenzia di maternità surrogata chiamata Ulovebaby che si rivolge specificamente ai clienti cinesi vende i servizi di maternità surrogata a circa $ 50.000: infatti,
“Il prezzo varia in base alle esigenze dei clienti“, ha detto Kang al Global Times, dicendo che un pacchetto che garantisce “il 100% di successo” è più costoso.
Hang continua “Il prezzo della maternità surrogata in Ucraina è “solo un quinto di quello negli Stati Uniti”, ed “Organizziamo più controlli sanitari per loro rispetto agli ospedali di maternità domestici cinesi”.

Liu Ningguang, direttore generale per la Cina di Global Fertility Genetics con sede a New York, che fornisce trattamenti per la fertilità e servizi di maternità surrogata, ha confermato al Global Times che “molti cinesi hanno scelto di andare negli Stati Uniti per la maternità surrogata legale negli ultimi anni, dato il relativamente standardizzato pratiche di maternità surrogata commerciale nel paese.
Un contratto di maternità surrogata definisce in genere le responsabilità legali di entrambe le parti. Il costo medio della maternità surrogata legale, che include cliniche, farmaci, surrogati e spese legali, è di circa $ 170.000.

I futuri genitori cinesi sono tenuti a completare un test di paternità, un certificato di nascita e un permesso di viaggio dopo la nascita del bambino prima di riportarlo legalmente in Cina.
Durante la pandemia, l’industria della maternità surrogata in molti paesi è stata colpita da sospensioni dei visti e divieti di viaggio, lasciando i bambini bloccati perché i genitori in attesa non erano in grado di entrare nel paese. Ma questo non è accaduto  nel mercato statunitense perché in questi casi, i potenziali genitori potevano chiedere un tutore temporaneo negli Stati Uniti per evitare che il bambino rimanesse bloccato in una struttura medica”.

Sicuramente, la questione della maternità surrogata andrebbe affrontata in maniera dettagliata perché tanti sono gli aspetti giuridici, sociali e psicologici che andrebbero analizzati.

La maternità surrogata,  in Italia,  è vietata dalla la Legge 40/2004 che prevede, all’articolo 12, comma 6, che “…Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro…”.Il comma 9 dello stesso articolo 12 stabilisce che: “…È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo…”.

Su questa delicata questione, si è pronunciata recentemente anche la Corte Costituzionale con  ordinanza 18 dicembre 2020, n. 271.

Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di un interesse qualificato e diretto, dell’intervento della madre gestazionale nel giudizio costituzionale, in via incidentale, vertente sulla questione relativa all’illegittimità del combinato disposto delle norme che, secondo il diritto vivente, impediscono l’inserimento, nell’atto di stato civile italiano di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”), del genitore d’intenzione non biologico.

Con la segnalata ordinanza la Consulta ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento nel processo costituzionale indicato della madre gestazionale per carenza di un suo interesse qualificato e diretto.

La Corte ha premesso che l’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, come argomentato anche dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale.

Facendo applicazione di tale principio, il Giudice delle leggi ha rilevato che, nel caso di specie, non risulta che la madre gestazionale sia mai stata designata come genitore del minore, né nell’atto di nascita formato dalle autorità canadesi e rettificato a seguito dell’order della Supreme Court of British Columbia, né nei registri di stato civile italiani.

La Corte ha aggiunto che l’interveniente si è limitata a prospettare il mero rischio di essere in futuro considerata titolare di diritti e doveri nei confronti del minore in termini di alimenti, mantenimento e successioni. E d’altronde il giudizio a quo, pendente innanzi alla Corte di cassazione e relativo al riconoscimento, in Italia, dell’efficacia di tale order, concerne unicamente la posizione giuridica del padre biologico e del padre d’intenzione, nei confronti del minore, cosicché l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della madre gestazionale.

Infine, la Consulta ha evidenziato che, in difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica del bambino, non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento l’aspirazione della madre gestazionale a introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità, la propria dignità che si presuppone lesa, restando peraltro estranea alla valutazione della legittimazione all’intervento della madre gestazionale qualsiasi considerazione relativa all’allegato interesse del minore al riconoscimento in Italia dell’efficacia dell’order della Supreme Court of British Columbia.

La maternità surrogata è sicuramente una problematica di grande spessore giuridico e sociale.

Secondo alcuni è una strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile, secondo altri, è una realtà che esiste e che ha bisogno di essere regolata.

Non essendoci una unica normativa per tutti gli Stati, il fenomeno spesso diventa manifestamente fuori controllo e finisce con l’incentivare il cosiddetto turismo procreativo.

Per non parlare, dello scenario di questioni giuridiche irrisolte che la maternità surrogata crea: ad esempio, la qualificazione del rapporto tra madre (non biologica) e figlio nato da maternità surrogata. Oppure, i diritti del bambino verso il genitore intenzionale, il contrasto tra il diritto alla genitorialità e il diritto del bambino alla conoscenza della propria identità e della madre biologica.

La morale qui non c’entra, è importante pensare alla effettiva tutela del nascituro e del suo preminenteinteresse, oltre al diritto della madre surrogata, entrambi soggetti fragili e vittime di un sistema economico e egoista che ha bisogno di essere contenuto se si vuole effettivamente garantire la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

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