Principale Politica Gli eterni duellanti : Stato e Regioni alla  prova del COVID

Gli eterni duellanti : Stato e Regioni alla  prova del COVID

Il tema del conflitto tra poteri dello Stato fino ad un anno fa sembrava materia tra addetti ai lavori o comunque afferente alle imprese e ai limiti imposti ai poteri legislativi delle regioni dopo la riforma del Titolo V della Regione avvenuta nel 2001.  Ventanni in cui la Corte Costituzionale si è cimentata in sentenze utili ma che non hanno dissuaso i duellanti ad alimentare i ricorsi alla Consulta.

Ma forse per capire le origini e rendere comprensibile quello che considero un  duello, più che al diritto e conviene appellarsi  ad un manualetto o meglio ad un “Trattato dei professori di scherma “A.Marchionni e C.Enrichetti” scritto nel 1863 conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze nel 1972 e pubblicato da Google. Il Titolo ”Norme sui duelli e attribuzione dei padrini” dà in senso e la ragione di uno scritto breve ma di cui gli autori avvertivano l’esigenza e l’urgenza di pubblicare poiché altre nazioni come la Prussia con un Tribunal d’onore e in Francia con Il Codice del duello, avevano già provveduto. Non trascurabile aspetto era la scelta dei padrini, in media due che avevano un ruolo importante sulla scelta delle armi e nei consigli ai contenenti ( spada o pistola).

Sempre a Firenze nel 1896 Jacopo Gelli nel suo Manuale del duellante fissava in sette gli elementi necessari ad un regolare esaurimento di una partita d’onore: la sfida; l’accettazione di questa; la designazione di quattro delegati, due per ciascun duellante, ai quali sarebbe spettato regolare le condizioni dello scontro; che i duellanti fossero dei gentiluomini; l’uguaglianza delle armi; la lealtà del combattimento; la presenza allo scontro, oltre che dei padrini garanti del rispetto degli accordi presi e delle regole d’onore, di uno o più medici per prontamente definire la possibilità di continuare lo scontro e per curare le eventuali ferite. Emerge da questa breve analisi come i duelli avevano regole ben precise e potevano provocare la morte di uno dei due contendenti.

Nell’ordinamento giuridico italiano dal 2001  le Regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente, nel rispetto dei princìpi fondamentali definiti dallo Stato. Purtroppo, tale “concorrenza” ha perso il suo significato di complementarietà, configurando un’antitesi proprio sui princìpi fondamentali e generando un federalismo sanitario atipico e artificioso, non solo per le dinamiche istituzionali messe in campo (legislazione concorrente), ma anche per la sua genesi anomala visto che di norma i federalismi nascono da stati autonomi che si uniscono e non il contrario, come accaduto in Italia.

Sarebbe auspicabile in questo periodo di pandemia un ripensamento sulle competenze in materia di sanità pubblica attribuito alle Regioni, che hanno ventuno sistemi sanitari differenti, difficili da armonizzare e quindi lo Stato deve applicare l’articolo 117, sottraendo la “tutela della salute” alla legislazione concorrente che crea confusione e non dà certezze al cittadino, sfruttando la lettera q) del comma 2 che attribuisce allo Stato le competenze in materia di profilassi internazionale, in quanto trattasi di una pandemia. L’emergenza è da economia di guerra e non c’è tempo per i duelli tanto meno se sono sulla pelle delle persone, ne sono morte troppe.

Del resto la Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) e l’Associazione G. Dossetti hanno chiesto da tempo ai membri del Senato di rivedere l’articolo 117, al fine di assegnare in maniera inequivocabile allo Stato il ruolo di garante del diritto alla tutela della salute assicurando una uniforme erogazione dei LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) in tutte le regioni e riallineando il SSN sui princìpi di equità e universalismo che lo contraddistinguono.

Dario Felice Antonio Patruno

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