Principale Politica Diritti & Lavoro Sanatoria più facile per gli abusi edilizi

Sanatoria più facile per gli abusi edilizi

Il decreto Semplificazioni spiana la strada per risolvere più agevolmente eventuali illeciti. Ma i reati eventualmente commessi non saranno estinti.

Sanare un abuso edilizio diventerà poco più di una passeggiata. Il decreto Semplificazioni, che dovrebbe essere approvato venerdì dal Consiglio dei ministri, elimina il requisito della doppia conformità, riduce la pena per l’illecito senza effetti sul carico urbanistico ad una sanzione pecuniaria e certifica la maturazione del silenzio assenso.

Ecco, in sintesi, le novità.

Partiamo, proprio, dalle sanzioni e dalla sanatoria. Demolizioni e rimessioni in pristino sono riservate solo agli abusi edilizi con incremento del carico urbanistico (ad esempio, aumento di superfici e cubature). Per gli altri illeciti (salvo i vincoli urbanistici) è prevista solo una sanzione pecuniaria equivalente al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile. Per gli abusi senza aumento del carico urbanistico e senza vincoli, si prevede la prescrizione di dieci anni, dopodiché non sarà possibile pretendere nemmeno la sanzione.

Per quanto riguarda la «doppia conformità», oggi questo requisito viene richiesto per ottenere la sanatoria se l’intervento edilizio era regolare al momento in cui è stato realizzato e anche al momento successivo in cui si chiede la sanatoria. Il decreto Semplificazioni punta, invece, a rendere sanabili (e, quindi, commerciabili) immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, se demoliti, di essere ricostruiti esattamente allo stesso modo. Si vuole, così, limitare la conformità giurisprudenziale:

  • ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma;
  • ai casi in cui l’immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale, oppure sia adeguabile a tale normativa in termini di rischio antisismico, efficientamento energetico, ecc.;
  • ai soli casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero in cui sia accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente.

Va precisato che non sarà una sanatoria retroattiva ma che riscontrerà soltanto l’attuale conformità dell’opera. I reati eventualmente commessi non saranno estinti e per sanarli toccherà pagare una contribuzione pecuniaria piuttosto elevata.

Altre novità. Per ricostruire un immobile demolito, sarà sufficiente mantenere le distanze minime dai vicini, senza più l’obbligo di rispettare sagoma e area di sedime preesistente.

Verranno considerati lavori di manutenzione straordinaria, e non più di ristrutturazione, le modifiche dei prospetti che risultino indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari.

Prevista una conferenza dei servizi semplificata a cui chiedere il parere su una pratica edilizia. Sostituirà l’attuale giro delle autorità preposte.

Saranno declassificate a edilizia libera le strutture leggere che devono essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale.

Corsia preferenziale per la proroga della validità dei titoli edilizi. Prima che decorrano i termini per l’inizio dei lavori (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine (tre anni), basterà una semplice comunicazione del privato allo sportello unico comunale per poterli prorogare. Sarà possibile usufruire di un’ulteriore proroga discrezionale per giustificati motivi.

Previsto il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia. Significa che il Comune rilascerà un suo provvedimento in cui attesta che effettivamente è maturato il silenzio assenso.

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