Principale Attualità & Cronaca Scuola e lavoratori fragili

Scuola e lavoratori fragili

Pubblicata la Nota n. 1585 dell’11 settembre: confermate le linee portanti illustrate ieri ai sindacati. Importante passo indietro del ministero sulla tutela dei precari, ma ancora non basta. Dopo la serrata discussione di ieri fino a tarda sera, in sede di presentazione della nota ministeriale sui lavoratori fragili alle organizzazioni sindacali, ANIEF apprezza che dal testo definitivo sia stata espunta l’indicazione che non si debba procedere a stipula di contratto nel caso di lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo prima della stipula stessa.

Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF: “Si tratta di un importante risultato a tutela dei lavoratori fragili. Resta inteso, tuttavia, che ANIEF vigilerà sull’effettivo rispetto dei diritti di docenti, Ata ed educatori precari in condizione di fragilità, assicurandosi che nei loro confronti si provveda effettivamente a stipulare il contratto anche in presenza di temporanea inidoneità pregressa. Non è certo colpa di questi lavoratori, infatti, che le patologie di cui soffrono (questo, infatti, connota i lavoratori fragili) siano un grave fattore di rischio per il contagio da Covid-19. E non possono pagare loro il conto della pandemia. Rimangono, tuttavia, altri aspetti da rivedere, sui quali ANIEF conferma la propria ferma opposizione, che avverrà in tutte le sedi”.

Ci sono importanti novità sulla gestione dei lavoratori fragili. Il ministero dell’Istruzione ha apportato modifiche e limature da apprezzare, perché alcune vanno proprio nella direzione indicata dal giovane sindacato. Come la cancellazione della parte in cui non si dovrà procedere a stipula di contratto nel caso di lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo prima della stipula stessa. Ma vi sono, tuttavia, ancora diversi nodi da sciogliere. Su tutti, permane nella nota la prescrizione che il giudizio di inidoneità temporanea comporti, per il personale precario già contrattualizzato, il collocamento d’ufficio in malattia, con grave danno derivante dall’applicazione dei periodi di comporto e di riduzione temporali più svantaggiosi di quelli applicati al personale di ruolo. In questo caso, infatti, il supplente breve va in malattia al 50% dello stipendio e dopo 30 gg viene licenziato. Considerato che l’inidoneità temporanea sarà verosimilmente disposta dal medico per alcuni mesi, questo creerà un grave danno ai docenti precari (per il personale Ata, è previsto quanto meno l’utilizzo in mansioni residue, ove possibile). Resta quindi indispensabile, per ANIEF, l’attivazione di una nuova sequenza contrattuale per integrare e aggiornare il CCNI 2008 sul personale inidoneo inserendo in esso anche il personale docente, Ata ed educativo precario, incredibilmente dimenticato allora dai sindacati firmatari di quell’accordo.

ANIEF invita sin da ora le lavoratrici e i lavoratori, precari e non, che dovessero subire una violazione dei propri diritti in relazione alla propria condizione di fragilità a rivolgersi alle sedi territoriali per ottenere tutela.

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