Principale Attualità & Cronaca L’accordo con i creditori delle piccole imprese e la continuità dell’attività d’impresa

L’accordo con i creditori delle piccole imprese e la continuità dell’attività d’impresa

di Luigi Benigno

La crisi economica generata dalla crisi pandemica e dal perdurante mutamento al ribasso della propensione al consumo, causata principalmente dell’incertezza del futuro e dalle misure di contenimento adottate dal Governo, ha generato un rischio, non più ipotetico, di default di migliaia di imprese che da sempre costituiscono il vanto del nostro sistema economico e produttivo.

Le misure di sostegno economico alle piccole imprese ed alle p.iva non ha purtroppo prodotto i risultati attesi a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e delle rinnovate misure di distanziamento sociale. Migliaia di piccole imprese hanno registrato una consistente riduzione dei ricavi che non consente in molti casi la prosecuzione dell’attività se non esponendo gli organi gestori a responsabilità legate alla antieconomicità della prosecuzione dell’attività.

Tutte le imprese sotto soglia di fallibilita ex art. 1 legge fallimentare possono accedere alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 (cosiddetta “salvasuicidi”).

Le imprese possono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti in qualsiasi modo quindi anche prevedendo la cessione dell’impresa, l’affitto di un ramo d’azienda e l’emissione di obbligazioni da assegnare in compensazione ai fornitori.

Queste sono alcune delle soluzioni possibili che richiedono comunque un’attenta ed esperta valutazione finalizzata alla attuazione di un progetto di risanamento dell’impresa che ne consenta la prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta salvaguardando il valore dell’azienda e consentendo il mantenimento di posti di lavoro.

Interessante appare la procedura di accordo con i creditori che, in analogia al concordato preventivo in continuità diretta o indiretta consentirebbe la prosecuzione dell’attività evitando la cessazione dell’impresa.

Ai creditori può essere offerta una ristrutturazione dei propri crediti attraverso un piano che consenta il rientro anche parziale dei propri crediti in un arco di tempo ragionevole, con la falcidia dei crediti residui non altrimenti realizzabili.

Tale operazione può essere strutturata anche con la procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14 twr e ss della legge 3 con il vantaggio di proseguire in via diretta o indiretta l’attività d’impresa.

In molti casi ciò è possibile e rappresenta senz’altro una opportunità da vagliare a vantaggio di debitori e creditori che non potranno registrare a breve una inversione di tendenza legata soprattutto alle abitudini dei consumatori ed ai timori del contagio, quindi ad un forte decremento della domanda di beni e servizi

L’Associazione centro tutele consumatori e imprese ha costituito una task-force di professionisti in grado di assistere e indirizzare le imprese verso le soluzioni adottabili per ciascuna di esse.

Info e contatti

www.difesaconsumatorieimprese.it

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