di Marco Castelli
Le modalità di affidamento dei figli minori, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, vengono oggi previste dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. Questa legge sembra promuovere la cultura della bigenitorialità e quindi la necessità di rispettare il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La crescita armoniosa e la corretta formazione dei minori sarebbe, quindi, il primo obiettivo della legge vigente ma, nei fatti, quel rapporto equilibrato e continuativo viene davvero garantito? La prassi giurisprudenziale conferma le intenzioni del legislatore?
La legge 54/2006 viene da più parti definita la legge tradita, e non solo in tempi recenti. Già nei mesi successivi alla sua approvazione, infatti, in tanti evidenziavano l’applicazione solo di facciata dei principi introdotti, la redazione di Ordinanze dei tribunali che in teoria applicavano la nuova legge ma che, in pratica, portavano avanti la vecchia prassi giurisprudenziale semplicemente modificando alcuni termini.
Alcuni esempi che in tanti, allora come oggi, rilevano: il genitore affidatario sarebbe diventato il genitore collocatario; la libera frequentazione – senza vincoli temporali – tra i figli e il genitore non collocatario (quasi sempre il padre) verrebbe teoricamente confermata ma solo a condizione di trovare un accordo con la madre. In caso di disaccordo (cosa molto frequente) al padre sarebbero concesse alcune ore a settimana e pochi giorni di vacanza durante l’anno. Tutto questo sembrava realizzarsi nei mesi successivi all’approvazione della nuova legge ma, purtroppo, pare essere molto attuale ancora oggi. Insomma: cambiare tutto per non cambiare niente, direbbe qualcuno.
Per molti, quindi, la legge 54/2006 risultava inadeguata sin dagli albori e tante forze politiche hanno avanzato vari (ma vani) tentativi di ulteriore riforma. Già tre anni dopo l’approvazione della legge 54, quindi nel 2009, LUSSANA ed altri proponevano le “Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli” (2209) – Atto C.2209 del 16 febbraio 2009.
Tra i co-firmatari (nome e appartenenza politica dell’epoca) spiccano nomi di donne e uomini, tanto di centro-destra quanto di centro-sinistra. Tra questi:
– Matteo Salvini (LEGA NORD PADANIA)
– Daniele Marantelli (PARTITO DEMOCRATICO)
– Barbara Mannucci (POPOLO DELLA LIBERTÀ)
– Ignazio Messina (ITALIA DEI VALORI)
– Leoluca Orlando (ITALIA DEI VALORI)
Si riportano, di seguito, alcuni tratti del citato Atto C.2209 del 16 febbraio 2009:
<< ART.1
L’Art. 155 del Codice Civile (Provvedimenti riguardo ai figli) è soppresso e così sostituito.
- Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi in eguale misura e di conservare rapporti significativi e paritetici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Per realizzare le finalità indicate al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con riferimento all’interesse morale e materiale di essa ed alla conservazione di un rapporto paritetico con entrambi i genitori; dispone per i figli minori l’affidamento condiviso paritetico, nei tempi e nei modi, ad entrambi i genitori, salvo nei casi previsti dall’art. 155bis.; il giudice stabilisce la residenza secondo quanto disposto dall’art. 43 e il doppio domicilio dei minori presso entrambi i genitori secondo quanto disposto dall’art. 45. La residenza dei minori non ha alcun effetto nel determinare tempi e modalità dell’affido condiviso.
- L’età dei figli, il profilo sanitario dei membri della famiglia, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei rapporti fra questi non costituiscono criteri di deroga dal diritto dei minori all’affidamento condiviso …
- Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche …
- Qualora un genitore venga meno, comprovatamente e reiteratamente, al dovere di provvedere alle necessità dei figli nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, che provveda mediante assegno da versare all’altro genitore …
ART.2
- Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori o a terzi, o, nell’impossibilità, in un istituto di educazione, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento ad entrambi o anche ad uno solo di essi violi i diritti del minore secondo quanto disposto dall’art. 155. Contribuisce alla formazione della decisione del giudice il comportamento ostativo di uno o entrambi i genitori al diritto del minore a mantenere un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori
ART.6
Dopo l’art-155-sexies del codice civile è introdotto il seguente:
Art. 155-septies Disposizioni per il trasferimento del domicilio del minore
Il trasferimento del domicilio da parte di uno dei genitori, antecedente o successivo ai provvedimenti di affidamento dei figli assunti dal presidente o dal giudice, è motivo sufficiente per la concessione di affidamento esclusivo all’altro genitore … >>