Principale Politica La riforma del CSM imbrattato dalla commistione politici-magistrati mossi da appetiti inconfessabili

La riforma del CSM imbrattato dalla commistione politici-magistrati mossi da appetiti inconfessabili

Il Plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) presso Palazzo dei Marescialli, Roma, 4 giugno 2019. ANSA/ANGELO CARCONI

Raffaele Vairo

Anche se in grande ritardo si ricomincia a parlare della riforma del sistema giudiziario. A cominciare dal CSM. L’occasione nasce dalla rivelazione delle turbolenze prodotte da alcuni magistrati che, anziché occuparsi dell’efficienza del servizio giudiziario, erano impegnati, avvalendosi della collaborazione di alcuni politici, a collocare uomini di loro gradimento nei posti chiave delle procure. Ovviamente, delle procure più importanti. Agivano con una spregiudicata disinvoltura, tale da non preoccuparsi di usare una qualche prudenza nel comunicare tra loro. La loro spregiudicatezza derivava, forse, dall’errato convincimento che nessuno si sarebbe permesso di controllare i loro mezzi di comunicazione. L’organizzatore di tutta questa sporca faccenda risulta essere il dott. Luca Palamara, già presidente dell’associazione magistrati ed ex componente del CSM, con la collaborazione di alcuni politici che si possono definire eufemisticamente quantomeno disinvolti. Si tratta, comunque, di persone che occupano posizioni di responsabilità pubblica che con il loro coinvolgimento minano alla base la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche. Possiamo continuare a tollerare la loro presenza nelle file della magistratura e/o in quelle dei parlamentari?

Il legislatore costituzionale, nello scrivere la Costituzione, si è preoccupato essenzialmente di rispondere alla fondamentale esigenza di garantire che il giudice nello svolgimento delle sue funzioni non subisca influenze né di interessi propri né di forze estranee. A fronte di questa esigenza la Costituzione ha posto due principi: 1) il giudice trae i suoi poteri solamente dalla legge; 2) l’applicazione della legge alla quale egli è sottoposto si deve basare solamente in base ad un obiettivo convincimento giuridico senza dipendere da interferenze esterne. Il che significa che la funzione giurisdizionale non dipende da nessun altro potere dello Stato che, ove ravvisasse lacune nelle norme che regolano il processo, potrà provvedervi con la proposizione e approvazione di leggi ad hoc.

A garanzia dell’autonomia della funzione giurisdizionale la Costituzione provvede con norme volte alla tutela della magistratura nel suo complesso e dei singoli magistrati. Infatti, la protezione dei singoli magistrati è attuata con l’istituto dell’inamovibilità, grazie al quale essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura). Garanzie, queste, predisposte non nell’interesse del singolo magistrato ma nell’interesse pubblico che è quello di una corretta, imparziale e trasparente funzione giurisdizionale. Il CSM è l’organo costituzionale posto al sommo dell’ordinamento giudiziario ed è composto per due terzi di componenti eletti dagli stessi magistrati e da un terzo da componenti laici eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Vi fanno parte quali membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione ed è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del CSM durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili (art. 104 della Costituzione).

I traffici posti in essere da alcuni membri del CSM hanno minato la credibilità della magistratura e danneggiata l’immagine dello Stato, che ora è obbligato a progettare una riforma che restituisca fiducia nelle istituzioni. Ma l’intervento dello Stato può avvenire solo in parte con legge ordinaria, essendo necessarie leggi costituzionali per una più radicale riforma. Ad esempio c’è chi afferma il principio che il CSM, per garantire l’effettiva autonomia dei magistrati, debba essere composto solo da magistrati, in quanto la presenza dei membri laici, per le modalità della loro elezione, si appalesa spesso quale un’intrusione dei partiti che così concorrono a snaturarne la funzione.

C’è anche chi sostiene che in parallelo debba essere riformato l’istituto della autorizzazione della Camera di appartenenza in ordine a perquisizione personale o domiciliare di membri del Parlamento che, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, non possono essere privati della libertà personale o mantenuti in detenzione se non in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto immediato. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualunque forma, di conversazioni, comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Le riforme radicali del CSM e dell’istituto dell’autorizzazione delle Camere per i membri del Parlamento possono effettuarsi con l’approvazione di norme costituzionali attraverso il procedimento di cui all’art. 138 della Costituzione che richiede tempi lunghi non compatibili con la necessità di ripulire l’istituzione macchiata da manovre clandestine e fuorvianti. Adesso è necessario liberare l’istituzione dalla zavorra costituita da persone che mirano all’attuazione di interessi in netto contrasto con le finalità perseguite dalla Costituzione. Come dice il nostro Presidente della Repubblica, bisogna impedire le commistioni politici-magistrati. E possiamo riuscirci solo con una buona legge che modifichi le modalità di elezione dei membri del CSM. Almeno in prima battuta.

Raffaele Vairo

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