Principale Politica 2020 o 1984

2020 o 1984

di Graziano Giandomenico

Sulla scorta dell’emergenza da Covid19 molti paesi pensano di adottare misure di sorveglianza degli spostamenti degli individui attraverso i telefoni cellulari, personal computers o i droni. In Italia, la promulgazione di tali atti nel periodo di emergenza sfuggirebbe all’ordinario iter parlamentare (ed al consueto confronto democratico) in quanto verrebbero varati dall’esecutivo sotto forma di atti urgenti, salva la successiva conversione in legge da parte delle Camere.

E’ dunque consentito al legislatore, o all’esecutivo attraverso lo strumento del decreto legge, di ledere diritti soggettivi costituzionalmente protetti?

In tempi ordinari disposizioni di legge come queste, o come altre già assunte quali la limitazione della libertà di circolazione e soggiorno, la soppressione della libertà di riunione, la limitazione del diritto di culto religiose o il contenimento all’iniziativa d’impresa sarebbero senza dubbio alcuno da dichiararsi incostituzionali. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, tuttavia, il diritto alla vita ed alla salute dei cittadini (anch’esso costituzionalmente protetto e propedeutico rispetto agli altri) è da ritenersi pacificamente prevalente nel bilanciamento tra i detti interessi contrapposti.

Singolare è invece lo strumento scelto dall’esecutivo con il quale dare forma alle anzidette disposizioni antitetiche alle norme primarie, ovverosia il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) in luogo del più perspicuo Decreto Legge previsto per gli atti urgenti.

La ragione della decisione l’ha spiegata il premier in occasione di una conferenza stampa “Abbiamo ravvisato nel DPCM lo strumento giuridico più idoneo, innanzitutto perché agile e flessibile, in grado di adattarsi alla rapida e spesso imprevedibile evoluzione del contagio e alle sue conseguenze; in secondo luogo, perché abbiamo inteso garantire in questo modo, per questa via la più uniforme applicazione delle misure.

Il fondamento giuridico dello strumento sarebbe da rinvenire nel decreto legge n.6/20 che, di fatto, delega al Consiglio dei Ministri l’adozione di ogni atto necessario a contrastare l’emergenza sanitaria. Il decreto legge 6/20 dovrà venire convertito in legge entro 60 giorni, a pena dell’ineficacia retroattiva delle sue disposizioni.

La soluzione è un’assoluta novità nel nostro ordinamento giuridico e saranno i soggetti competenti a confermare o smentire la liceità della scelta adottata (d’altronde la Carta Costituzionale non ha previsto strumenti ad hoc per affrontare emergenze sanitarie, limitandosi a conferire i cosiddetti “pieni poteri” all’esecutivo solo in caso di guerra).

Dicevamo, però, che tra i banchi del legislatore serpeggia l’idea di provvedere alla lesione (temporanea e parziale?) del diritto alla riservatezza. Secondo le prime indiscrezioni con gli strumenti dello smartphone, del personal computer e con l’utilizzo dei droni sarà possibile per l’autorità monitorare gli spostamenti attraverso la tracciabilità dei nostri telefoni, ai dati e documenti rinvenibili nel p.c. o, in misura ancora più inquietante, attraverso l’inseguimento di un drone atto a videoregistrare.

Lo scenario sarebbe quello raccapricciante descritto nel celebre romanzo di George Orwell che nel suo “1984”, edito nel 1949, immaginava circa 40 anni dopo la pubblicazione (appunto nel 1984) una società dominata dalla sorveglianza e dal controllo.

Il Garante UE per la privacy, Wiewiórowski, ha già espresso le sue preoccupazioni in ordine al fatto che tali applicazioni potrebbero venire usati dai paesi a “democrazia più debole” addirittura per fini di controllo politico. Il garante ha affermato in una recente intervista “(…) spero che le autorità per la protezione dei dati siano coinvolte in ogni singolo passaggio per assicurare che queste misure siano temporanee e prese solo per questo scopo. Devono durare solo il tempo necessario e fino alla fine della crisi.”

Dobbiamo insomma stare molto in allerta. Anzitutto il timore sta in quanto non vengano introdotte leggi emergenziali che, da temporanee, in un modo o nell’altro si tramutino in definitive. In secondo luogo che i dati raccolti medio tempore non vengano utilizzati per fini secondari.

D’altronde il giornalista Giuseppe Prezzolini affermava con sottile spirito sarcastico che “In italia non c’è nulla di più provvisorio del definitivo e nulla di più definitivo del provvisorio”.

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