Principale Economia & Finanza “Bitcoin e riciclaggio”

“Bitcoin e riciclaggio”

Gaspare Juncan Scicignano

Il bitcoin rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi, utilizzabile in maniera quasi istantanea, senza l’ausilio di alcun istituto finanziario. Negli ultimi anni il bitcoin si è diffuso a macchia d’olio e molti commentatori hanno lanciato l’allarme sul rischio di un suo utilizzo a fini di riciclaggio.

Senonchè, un attento esame della storia del bitcoin, delle sue principali caratteristiche, nonché di alcuni aspetti di maggiore interesse della disciplina penalistica sul riciclaggio, consente di escludere tale preoccupazione.

  1. La storia.

Si legge comunemente che il bitcoin rappresenta una tecnologia esoterica, creata da una entità misteriosa e utilizzata dalle organizzazioni criminali per l’acquisto di droga e per il riciclaggio del denaro sporco.

Ma non è così. Il bitcoin rappresneta una brillante implementazione informatica creata da un gruppo di attivisti (chiamati cypherpunk), che, fin dagli anni ’90, ha lavorato a un progetto di moneta digitale. Si tratta di esperti informatici, alcuni anche con esperienze universitarie, già ricchissimi grazie a internet. Non ci sono criminali, spacciatori e commercianti di droga. Anzi, la comunità di cypherpunk è una aggregazione perfetta, dove ognuno collabora generosamente a progetti di altri, con l’unico obiettivo di creare qualcosa di utile. Sono tutti sostenitori dell’utilizzo open source dei software e contrari a qualsivoglia ipotesi di sfruttamento commerciale delle risorse informatiche. Per loro l’anonimato non è un escamotage per prevenire i controlli delle autorità di polizia, ma un antidoto contro la tirannia della sorveglianza.Tra i più noti attivisti cypherpunk si ricorda un giovanissimo Julian Assange, il controverso giornalista australiano fondatore del sito Wikileaks.

I bitcoin hanno poco di esoterico. Si tratta di una mera tecnologia informatica e lo stesso anonimato garantito ai suoi utilizzatori, che tanto spaventa i detrattori di questa nuova implementazione informatica, rappresenta la meno innovativa delle sue caratteristiche. Ad essere realmente geniale è il sistema di fiducia distribuita, o quello proof of-work. Si tratta di tecnologie, tra l’altro, già elaborate prima di bitcoin, da studi firmati da insigni informatici. Non c’è alcuna entità segreta dietro l’inventore dei bitcoin. Si tratta quasi sicuramente di un programmatore informatico, attivo nella comunità cypherpunk, ossessionato dalla privacy, che da tempo lavorava ad un progetto di moneta digitale. Non c’è quindi alcun mistero dietro il suo anonimato. È una persona cosciente della portata rivoluzionaria della sua creatura, interessato solo a creare qualcosa di utile per difendere la privacy su internet. È insomma un cypherpunk.

  1. Le caratteristiche dei bitcoin: sono davvero anonimi?

Comunemente si sostiene che i bitcoin garantiscono l’anonimato ai suoi utilizzatori. Soprattutto dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato i portali Silk Road e Mt.Gox, è convinzione unanime che i bitcoin siano totalmente anonimi.

Tale affermazione non è corretta.

Tutte le transazioni in bitcoin sono registrate in un database pubblico, chiamato blockchain. Si tratta di un registro distribuito, liberamente accessibile. Chiunque può controllare chi ha ceduto un determinato bitcoin a Tizio o a Caio, e chiunque può scoprire anche il report storico di ogni transazione. Per i bitcoin, l’adagio di Giovanni Falcone “segui il denaro e troverai la mafia” sarebbe applicabile in pieno, laddove ce ne fosse bisogno. È possibile controllare, infatti, senza particolari sforzi, quale portafoglio possiede un determinato bitcoin, e quale strada ha percorso una determinata valuta per arrivare in determinata destinazione.

Ma, ovviamente, non è tutto pubblico. Infatti, mentre tutte le transazioni sono pubbliche, l’indirizzo a cui è collegato un determinato portafoglio dei bitcoin è anonimo. È un mero elenco di cifre e non fornisce alcuna indicazione espressa sull’identificazione del suo proprietario. Di conseguenza, se in un determinato portafoglio c’è un quantitativo sospetto dei bitcoin, non è possibile prima facie identificare il proprietario, se si possiede solo l’indirizzo di riferimento.

Ma non è tutto. Il sistema, infatti, non esclude che l’utente anonimo possa essere comunque identificato in altro modo. Mediante tecniche di digital forensics, infatti, è possibile risalire a coloro che si celano dietro un determinato indirizzo. È il caso – ad esempio – di Silk Road, dove il gestore del sito, Ross Ulbricht, nonostante l’anonimato del protocollo, è stato individuato a seguito di una indagine condotta dagli organi di polizia statunitensi: prima con l’ausilio di un agente infiltrato nell’organizzazione e poi mediante il sequestro dai dati contenuti nel suo computer. Da una indagine sul computer di Ulbricht, infatti, sono stati raccolti tutti i suoi dati informatici ed è stato possibile rintracciare con certezza tutti i bitcoin che sono passati nella sua disponibilità. È evidente quindi che, una volta identificato l’utente anonimo, la piattaforma Bitcoin si rileva uno strumento incredibilmente trasparente, essendo in grado di fornire indicazioni precise su tutte le attività poste in essere da un determinato soggetto.

Per questo motivo, si sostiene che i bitcoin sono solo parzialmente anonimi. Attualmente, comunque, l’anonimato è molto limitato. La gran parte dei bitcoin exchange internazionali richiede una identificazione espressa degli autori di ogni transazione. Onere, tra l’altro, richiesto espressamente dalla recente normativa antiriciclaggio.

  1. Rilievi penalistici: acquisto di bitcoin con denaro già digitalizzato integra il riciclaggio?

Normalmente l’acquisto dei bitcoin avviene con denaro già digitalizzato, ad esempio utilizzando una carta di credito o un bonifico bancario. In questa ipotesi il denaro impiegato per l’acquisto della moneta virtuale è già online. Non si verifica alcun passaggio da mondo fisico a mondo virtuale. Si verifica solo una sostituzione del denaro digitale con i bitcoin. Da un bene fungibile e sfuggente come il denaro si passa ad uno infungibile, interamente trasparente e verificabile come i bitcoin. 

Ebbene, in tali ipotesi, l’operazione non sembra integrare il delitto di riciclaggio (art 648 bis cp). Secondo il codice penale si integra il riciclaggio solo se la condotta di sostituzione del denaro sporco abbia ostacolato la provenienza delittuosa dei beni riciclati.

Questo non è il caso di specie. Nell’acquisto di bitcoin con denaro già digitalizzato l’intera operazione è tracciata. Non si verifica alcuna attività evidente di dissimulazione. Normalmente l’acquisto è remunerato mediante bonifico o con carta di credito e gli organi di polizia possono risalire all’illecito presupposto con estrema facilità. Se ci si rivolge ad un cambiavalute virtuale è obbligatoria anche l’identificazione dell’utente, così come previsto dalla recente normativa antiriciclaggio (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90). La moneta virtuale in questo caso si comporta, più che da strumento per criminali e riciclatori, da vero e proprio “cavallo di Troia”. Se i riciclatori investono grossi capitali in bitcoin rischiano di attirarsi, in un solo colpo, le attenzioni di tutti gli organi di polizia. Lungi dall’essere di ostacolo all’accertamento della provenienza delittuosa della res, i bitcoin permettono l’esatto contrario: ovvero il disvelamento di attività illecite.

Si faccia l’esempio di un commercialista che si rivolge a un cambiavalute virtuale per acquistare bitcoin con denaro proveniente da un soggetto che, dopo una complessa attività di phishing, abbia ricevuto illecitamente per bonifico una grossa quantità di denaro. Con una attività nemmeno troppo complessa, chiunque può notare l’accumulo sospetto di bitcoin sulla blockchain. In tal caso, gli organi inquirenti possono risalire al commercialista e successivamente possono individuare l’autore del reato presupposto, seguendo a ritroso il percorso del denaro. Se poi il commercialista è un soggetto noto per attività “sospette”, il suo indirizzo bitcoin potrebbe essere già segnalato. Di conseguenza, ogni passaggio di moneta virtuale, per il medesimo wallet, potrebbe generare allarmi.

Recentemente uno studio realizzato da Agipronews in collaborazione con il Politecnico di Milano ha dimostrato che utilizzare i bitcoin per scopi illeciti è perfino più rischioso che usare denaro elettronico o trasferimenti bancari. Si è evidenziato, in particolare, che il bitcoin è una delle monete più tracciabili che esistano e che ogni transazione, lecita o illecita, rimane visionabile a costo zero e per sempre. Lo studio richiama un report pubblicato nel 2015 dall’HM Treasury e dall’Home Office UK, secondo cui la rischiosità delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo è stata valutata “bassa”. Dello stesso avviso un report redatto da Elliptic, una società che si occupa dei rischi delle criptovalute, e dal Center on Sanction and Illicit Financing, programma della Foundation for Defense of Democracies (FDD), un ente no profit attento alle tematiche inerenti alla politica estera e alla sicurezza nazionale. Lo studio, attraverso un’analisi approfondita di un campione ristretto di transazioni tra il 2013 e il 2016, ha analizzato le tendenze delle attività illecite realizzate mediante bitcoin. Ebbene, secondo i medesimi esperti, la quantità di operazioni illecite commesse mediante bitcoin è molto modesta, pari all’1% di tutte le transazioni che entrano nei servizi di conversione. Il report si avvale di alcune tecniche informatiche che consentono di identificare le movimentazioni dei bitcoin sospetti: è il caso della bitcoin forensics e della bitcoin intelligence. Con il primo termine si intende «l’utilizzo di strumenti statistici per aggregare le transazioni e identificare gli utenti»; con il secondo, l’attività di monitoraggio della blockchain, per individuare «indirizzi a rischio riciclaggio» e «per fornire una stima probabilistica del rischio di ogni specifica transazione». Recentemente, molte aziende si sono specializzate in questo settore, anche fornendo attività di consulenza alle forze dell’ordine. Tra queste, la più nota è Neutrino S.r.l., azienda che si occupa di valutare il rischio di riciclaggio di ogni specifica transazione in bitcoin. Molto conosciuto è anche il Blockchain Intelligence Group di Vancouver, che svolge le stesse attività della Neutrino srl.

  1. Bitcoin come l’ internet degli anni 90

Internet oggi gestisce gran parte degli aspetti della vita di ogni individuo. Eppure nei primi anni novanta le previsioni non erano incoraggianti. Newsweek, il 26 febbraio 1995, titolava: “The internet? Bah!”. L’articolo era di Clifford Stoll, un esperto di nuove tecnologie. Secondo l’Autore internet non era appetibile ed era una sciocchezza ipotizzare biblioteche interattive, aule multimediali, comunità virtuali e il commercio telematico. Stoll, in particolare, sosteneva che mai una piattaforma online avrebbe potuto sostituire il quotidiano, mai un cd-rom avrebbe potuto prendere il posto di un insegnante competente e mai una rete di computer avrebbe potuto influenzare il governo. Se Nicholas Negroponte, direttore del MIT Media Lab, prevedeva che in breve tempo sarebbero stati venduti libri e giornali direttamente su internet, Stoll ironizzava: «Uh, certo!». Ed ancora: «prova a leggere un libro su disco. Nella migliore delle ipotesi, è un compito spiacevole: il bagliore miope di un computer goffo sostituisce le pagine amichevoli di un libro. E non puoi portare quel laptop alla spiaggia». Per l’Autore, poi, era impensabile un utilizzo di internet a fini didattici. Allo stesso modo l’e-commerce sarebbe stata, a suo parere, una bufala irrealizzabile.

Non mancavano gli allarmi sui rischi connessi all’utilizzo di internet. Per molti internet avrebbe favorito lo spaccio di droga, per altri ancora sarebbe stata la nuova frontiera del riciclaggio. In una intervista dell’11 dicembre 2000, Edward P. Rindler, consigliere speciale dell’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Bill Clinton, sosteneva che internet fosse la nuova frontiera del crimine globalizzato. Spiegava infatti che era possibile riciclare denaro sporco mediante internet. Dello stesso avviso Alessandro Scartezzini, del centro di ricerca Transcrime dell’Università di Treno. Per Alessandro Pansa, direttore del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, e Donato Masciandaro, docente alla Bocconi, internet avrebbe rappresentato «un cavallo di Troia» per il riciclaggio del denaro sporco.

Ebbene, nelle parole di Stoll e di altri commentatori del tempo si avverte lo stesso tono di gran parte delle critiche che attualmente moltissimi esperti muovono ai bitcoin. Senonché, dopo aver sperimentato cosa internet rappresenta oggi, verrebbe da riprendere scaramanticamente il titolo utilizzato da Newsweek: “The bitcoins? Bah!”.

 

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