Principale Politica Diritti & Lavoro Eversione della feudalità e la restaurazione borbonica

Eversione della feudalità e la restaurazione borbonica

 Vincenzo Petrocelli

Eversione della feudalità

Nel periodo del “decennio francese”, durante il Regno di Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, sul trono napoletano dal 1806 al 1808, oltre alla creazione di nuovi organi istituzionali tra questi il Consiglio di Stato, furono emanati provvedimenti legislativi di particolare importanza, tra cui il decreto di eversione della feudalità, con il quale furono abolite tutte le istituzioni feudali.

Il decreto stabiliva che la feudalità con tutte le sue attribuzioni veniva abolita ed i proventi associati alle giurisdizioni baronali, venivano reintegrati alla sovranità dalla quale risultavano inseparabili. Questa prima e fondamentale affermazione non faceva altro che rompere il vincolo che legava il feudatario al sovrano, in particolare quest’ultimo avrebbe rinunciato a tutti i diritti dell’adoha(1), del relevio(2) e dello jus tapeti(3), mentre i baroni, liberati da questa tassazione, furono sottoposti a tutti gli altri tributi che gravavano sul resto dei cittadini.

I feudatari, tuttavia, conservavano il ricordo di essere appartenuti ad una classe un tempo privilegiata, l’articolo 3 del decreto, infatti, stabiliva che chi possedeva il titolo di duca, conte e marchese lo conservava e lo poteva trasferire ai suoi discendenti in perpetuo con ordine di primogenitura e fino al quarto grado.

L’abate di Cava dei Tirreni conserverà il titolo di barone di Tramutola.

Vennero abolite pure tutte le opere e prestazioni personali che i possessori di feudi erano solito riscuotere dalle popolazioni e dai cittadini.

Veniva così superata la distinzione tra comuni soggetti a giurisdizione regia e comuni soggetti a giurisdizione feudale e tutti i cittadini e le proprietà diventavano uguali davanti alla legge.

Come si diceva, la legge del 2 agosto 1806, decretò l’abolizione della feudalità,  con la soppressione delle giurisdizioni, privative, redditi e diritti feudali che venivano reintegrati al demanio. Cadevano anche tutte le prestazioni personali dovute ai baroni e le terre del Regno vennero da qual momento governate secondo la legge comune.

Le università esercitarono in nome del governo le giurisdizioni di cui erano in possesso con quelle sottratte ai feudatari, per i quali, però, erano previste diverse forme di indennizzo. I feudatari conservarono i beni burgensatici(4) e le macchine idrauliche (per Tramutola i molini). Il demanio feudale restava ai possessori, ma le università continuavano a detenere gli usi civici e diritti sino a nuova regola.

Giuseppe Bonaparte con la legge n.130 del 2 agosto 1806, aboliva la feudalità. Da tale legge riporto gli articoli più significativi:

art.1:  La feudalità con tutte le sue attribuzioni viene abolita;

art.2: Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli annessi alla Corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del Regno;

art.5:  I fondi e rendite, finora feudali, saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi;

art.6: Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le pre-angarie, ed ogni altra opera o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo erano solito riscuotere dalle popolazioni e dai particolari cittadini;

art.7: Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità…

art.8:  I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica…

art.15: I demani che appartenevano agli aboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni conserveranno ugualmente gli usi civici, e tutti i diritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione proporzionata al demanio e diritto rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto;

art.19: I suffeudi restano parimenti aboliti, ma qualunque prestazione suffeudale, che era solito pagarsi ai possessori dei feudi principali, saranno conservate col carattere di censi riservativi, soggetti però ad essere ricomprati in danaro per lo giusto prezzo da valutarsi.

Con l’eversione della feudalità, si introduce il principio di indennizzo per il barone che veniva privato dei suoi beni feudali. Una sorte di strumento di “pace sociale” che permetteva al barone di Tramutola di ricevere un piccolo compenso per le perdite subite. Poi, sarà il governo di Gioacchino Murat, a fare pressioni sui municipi, ex Università, affinché reclamassero i loro diritti nei confronti dell’ex feudatario.

I risultati furono sorprenderti!

Il Vicario abbaziale e la corte baronale di Tramutola, si resero conto che i tempi erano davvero cambiati e senza alcuna resistenza abbandonarono il Palazzo Abbaziale. All’abate di Cava, barone del feudo Tramutola, dopo il crollo del prestigio e le perdite territoriali, risultava evidente che aveva subito un colpo dal quale non si sarebbe potuto più riaversi e comprende che il vecchio baronaggio era distrutto(5). Si ha una chiara rottura con il passato e man mano si sviluppano le nuove classi sociali. L’identità sociale e culturale dei nuovi ceti, fu veramente fragile, se una delle loro principali aspirazioni fu quella di “nobilitarsi” attraverso l’acquisizione del titolo nobiliare che era appartenuto al barone di Cava. Infatti la “borghesia tramutolese cresciuta all’ombra del feudo” non aveva acquisito una forte identità di sé come nuova classe per contrapporsi politicamente e idealmente al ceto a cui subentrava, pertanto non fu in grado di esercitare una vera e propria egemonia sul resto della società. L’unico ricordo del baronaggio è infisso sulla facciata della Chiesa della SS.ma Trinità di Tramutola, sovrastante la porta di accesso della chiesa. Lì è inciso lo stemma del barone su di una lastra in pietra con al centro lo scudo personale a due fasce e al sommo la mitra, copricapo dell’abate(6).

Il Governo francese si era proposto un piano di riforme da iniziare e portare avanti, la creazione di scuole ed ospedali, la dotazione di locali adatti per il buon funzionamento dei pubblici uffici, il miglioramento delle comunicazioni con la creazione di nuove strade, il reperimento di locali spaziosi per le caserme, ecc. Per attuare tutto questo vi era bisogno di locali e di molto danaro. Il re Giuseppe si rese subito conto delle difficoltà sia per il reperimento di locali che di danaro, ed il 19 marzo 1806, scriveva all’Imperatore che la sola risorsa possibile la vedeva nei beni dei RELIGIOSI e dei numerosi Vescovadi. Poiché gli Ordini Religiosi erano considerati una sovrastruttura della Chiesa, e per la loro unità di indirizzo erano ritenuti una forza contraria al nuovo stato di cose, se ne poteva fare benissimo a meno. E con questa visione di cose, la macchina delle soppressioni si mise ben presto in movimento e non si fermò più fino al ritorno del Borbone nel Regno di Napoli, nell’anno 1815. Quindi la macchina delle soppressioni è in continuo cammino ed un nuovo decreto, emanato il 13 febbraio 1807, colpisce i Benedettini.

La storiografia ufficiale su Tramutola, a partire dai Cenni Storici di Leone Mattei Cerasoli, ci hanno abituati a essere persuasi che la Badia di Cava, in seguito alla legge del 1806, sull’eversione della feudalità, rinunciò a tutti i suoi secolari diritti e pretensioni. La revisione storica su Tramutola, che porto avanti, m’induce a leggere attentamente gli articoli di legge del decreto napoleonico sopra riportati. Infatti, l’articolo due impone che tutte le città saranno governate secondo la legge comune del Regno. L’articolo ci fornisce, di fatto, l’esclusione del barone di Tramutola, abate di Cava, dal governo di Tramutola, perché l’Università è governata dalle leggi del Regno e non più dal barone. L’articolo cinque dice che i fondi e le rendite feudali saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi. Quindi il barone di Tramutola, abate di Cava, diventa un semplice cittadino e i suoi beni sono soggetti a tributi. L’articolo otto dice che per i fiumi, è abolito qualunque diritto feudale. Finalmente!

L’acqua del ruscello Busentino, ‘Ncap l’Acqua, diventa acqua pubblica e non più soggetta alla tassazione e regimazione del barone di Tramutola, abate di Cava, che per secoli aveva angariato i tramutolesi. Quindi, l’abate di Cava quando lascia il feudo di Tramutola, non donò, con un atto di magnanimità, tutti i suoi beni alla popolazione, come scritto da altri. Il Vicario abbaziale dovette abbandonare Tramutola, perché la legge aveva cancellato tutte le pretese e pretensioni baronali. All’abate rimase soltanto la giurisdizione spirituale e il titolo di barone, di cui ancora oggi, si fregia nei documenti ufficiali. Anzi, la giurisdizione spirituale la manterrà fino al 21 febbraio 1810, allorquando il Ministero della Giustizia e del Culto da Napoli, comunica al Vescovo di Marsico che, in conseguenza della soppressione dell’Ordine di S. Benedetto, avvenuta con decreto del 13 febbraio 1807, i paesi di Casalnuovo, S. Maria di Cadossa, Tramutola e il Convento dei Cappuccini sotto Montesano, una volta feudo dell’abate di Cava, passano ora sotto la giurisdizione della sua diocesi. Ecco il testo integrale del documento(7):

Gran-Giudice Ministro della Giustizia, e del Culto

A Monsignor Vescovo di Marsico Monsignore,

S.M. considerando, che la giurisdizione Ecclesiastica, che taluni Abati dell’abolito Ordine di S. Benedetto esercitavano sopra diversi Paesi del Regno, nata da Privilegi Pontifici, qualche volta apocrifi, mercé i quali era stata svelta ai propri Vescovi, ha dovuto cassare coll’abolizione dell’Ordine Monastico, cui era accordata, e che non può essere rappresentata dai Direttori degli Stabilimenti, che han deposto l’abito, ed il carattere degli Antichi Abati per non compromettere la tranquillità delle coscienze e per mantenere l’ordine della disciplina, s’è veduto nella necessità di restituire alla giurisdizione dei Vescovi viciniori quei Paesi, che erano stati smembrati dalle loro Diocesi.

Ha ordinato quindi, che cessino dall’esercizio della giurisdizione ecclesiastica e dalle funzioni Prelatizie, con deporre anche le Insegne.

In conseguenza di detta Sovrana determinazione sono restituite a codesta Diocesi le Comuni di Casalnuovo, S. Maria di Cadossa, Tramutola, e il Convento dei Cappuccini sotto Montesano, che ella si compiacerà di governare come gli altri Paesi della stessa Diocesi di Lei.

Durante il decennio francese 1806-1815, si apre un nuovo capitolo, per gli usi civici e per i demani. Marsico apparteneva al Principato Citra e Tramutola alla Provincia di Basilicata. Quindi i due Comuni, che avevano avuto una storia di promiscuità comune, non appartenevano alla stessa Giurisdizione, anzi erano disgiunti e, il Ripartitore Giampaolo, dovendo decidere sugli atti riguardanti i demani dei due Comuni, nella sua Ordinanza, non tenne conto dei diritti di Tramutola. Infatti, il Comune di Tramutola, aveva diritti sui demani ex feudali ed ecclesiastici e vantava diritti sui demani di Marsico, allora avanzò ricorso al Governo del re con supplica dell’8 giugno 1811; la pratica interessò i due comuni per tutto l’ottocento(8).

Restaurazione Borbonica

Estromesso Napoleone Bonaparte dalla Francia, sul trono di Napoli ritorna la dinastia borbonica. Il sovrano mantenne gran parte delle riforme attuate dai francesi, ponendosi a capo di una più moderna monarchia amministrativa, basata sulle norme del Codice Napoleonico ribattezzato “Codice per lo Regno delle Due Sicile”.

L’organizzazione dello Stato era disciplinata dalla “Legislazione del Regno delle Due Sicilie”, comprendente, fra l’altro, la “Legge organica sull’Amministrazione civile del 12 dicembre 1816”, mentre il suo funzionamento era affidato principalmente ai Ministri, i quali agivano come coadiutori del Sovrano, dal medesimo posti a capo delle varie amministrazioni o Ministeri, in virtù di un rapporto fiduciario che si veniva a stabilire anche nel sistema di reclutamento dei funzionari statali. A costoro venivano richieste doti di abilità tecnica e professionale, necessarie per la più corretta gestione di uno Stato moderno.

Soprattutto sotto il regno di Ferdinando II di Borbone, furono particolarmente seguiti la riduzione di tutte le spese superflue ed un progressivo snellimento dell’apparato statale e della macchina amministrativa. Ferdinando II, salito sul trono delle Due Sicilie l’8 novembre 1830, confermò quasi tutte le leggi emanate tra il 1816 ed il 1819, costituenti l’ossatura dello Stato borbonico fino alla fine del Regno, premurandosi di emendarle o rafforzarle al fine di dare pratica attuazione ai principî fondamentali dell’ordinamento statale. L’amministrazione della cosa pubblica fu oggetto di massima cura da parte di questo Sovrano, che la considerava “fondamentale cura del governo”, in quanto apportatrice immediata della felicità dei popoli. Nella pratica, pochi basilari principî regolavano il buon andamento della Pubblica Amministrazione (o buon governo): probità, moralità, fedeltà al Re, abilità tecnica e professionale. La regola per accedere agli impieghi era quella del concorso per esami, senza tuttavia escludere del tutto la discrezionalità regia.

I Ministeri erano: Affari Esteri, Affari Interni, Affari Ecclesiastici, Guerra, Marina, Polizia, Grazia e Giustizia, Pubblica Istruzione, Finanze, ognuno dei quali raggruppava più competenze, che in periferia erano affidate, nelle province agli Intendenti (gli attuali Prefetti), nei distretti ai Sottintendenti (Sottoprefetti, ora non più esistenti in Italia) e, nei comuni, ai Sindaci e ai Decurioni.

Al riguardo, è doveroso puntualizzare che la distinzione dell’epoca, tra Amministrazione centrale e Amministrazione locale, non deve essere intesa secondo i criteri attuali, poiché non esisteva un’amministrazione locale autarchica od autonoma. Sebbene fossero diversi e distinti gli uffici periferici ed i relativi organi, era comunque sempre il Governo il fulcro di ogni amministrazione.

Il Comune era alla base dell’amministrazione pubblica. Godevano dei diritti politici i cittadini di sesso maschile che avessero compiuto il 21esimo anno di età  e che fossero stati domiciliati nel Comune per almeno 5 anni. Altro requisito richiesto era il cosiddetto censo di eleggibilità, cioè l’essere titolari di una rendita annua imponibile di almeno 24 ducati nei comuni con popolazione non inferiore a 6.000 abitanti, di 18 ducati nei comuni con popolazione compresa fra i 3.000 ed i 6.000 abitanti e di 12 ducati nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; per le medesime finalità, a tali rendite erano equiparati l’esercizio di una libera professione o l’essere agricoltori per conto proprio, quantunque su terreni altrui. Non potevano essere eletti gli stranieri non legittimamente naturalizzati, gli ecclesiastici, i domestici e gli operai, gli interdetti dai pubblici uffici, i militari mercenari in attività di servizio, i debitori del Comune e chiunque avesse in atto un contenzioso con la stessa amministrazione comunale. Erano eleggibili finanche gli analfabeti, purché ovviamente fossero in possesso dei sopra menzionati requisiti. Però, nessun impiegato pubblico di nomina regia, che fosse nell’esercizio delle sue funzioni, poteva diventare Sindaco o Decurione. Non potevano, infine, essere nominati membri dello stesso Decurionato gli ascendenti e i discendenti in linea diretta, lo zio ed il nipote o due fratelli. Gli eletti non potevano rifiutare la nomina. Tuttavia, quale legittimo motivo per l’esenzione dalle cariche, il soggetto eventualmente nominato poteva addurre quello di aver superato il settantesimo anno di età, mentre l’amministrazione comunale, motu proprio, poteva considerare valido quello del superamento dei sessant’anni.

Ogni Comune aveva una “lista di eleggibili” alle cariche civiche ed ai consigli comunali, distrettuali e provinciali, compilate nel rispetto dei requisiti innanzi menzionati. Le liste venivano aggiornate annualmente nel mese di maggio, allo scopo inserendovi coloro che avessero compiuto il 21esimo anno di età e depennandovi i defunti e gli assenti. I membri di questi organi erano selezionati, però, in una ristretta cerchia di proprietari terrieri e di professionisti.

Il Comune veniva amministrato da un Consiglio, chiamato Decurionato, i cui componenti (Decurioni) in numero di tre ogni 1000 abitanti o frazione di mille (fino ad un massimo di trenta), venivano nominati dall’Intendente con l’approvazione del Re, sulla base delle menzionate liste degli eleggibili. L’esercizio delle cariche comunali periodiche iniziava il primo e cessava l’ultimo giorno dell’anno civile. Il Decurionato doveva essere rinnovato per un quarto alla fine di ciascun anno ed erano destinati ad uscirne coloro che avessero già espletato le relative funzioni per un quadriennio. Si poteva essere rieletti Decurioni, sussistendone sempre i requisiti, due anni dopo il termine della precedente carica. Un terzo almeno dei Decurioni doveva saper leggere e scrivere.

Questo Consiglio proponeva, ogni tre anni, una terna di candidati, tra i quali l’Intendente, di concerto con il Re, sceglieva il Sindaco che, oltre ad essere il capo dell’amministrazione comunale, era anche ufficiale di governo. Questi aveva poi alle sue dipendenze gli impiegati amministrativi, gli addetti vari ai pubblici servizi ed il medico condotto. Oltre al Sindaco e ai Decurioni, fra gli organi dell’amministrazione comunale erano compresi anche due Eletti fra i capifamiglia del comune; a quest’ultimo riguardo, faceva eccezione la capitale, Napoli, che ne aveva dodici. Gli uffici del Sindaco, dei Decurioni e degli Eletti erano del tutto gratuiti, escluse le cariche del Sindaco e degli Eletti della città di Napoli, ai quali spettava un’indennità di rappresentanza. Tutti gli amministratori avevano, inoltre, l’obbligo di risiedere nel comune e non se ne potevano allontanare senza l’autorizzazione dell’Intendente. Essi, infine, erano responsabili di qualunque danno che il Comune potesse subire per loro colpa e potevano anche essere multati o ammoniti.

Nel Regno delle Due Sicilie, le cariche pubbliche venivano esercitate gratuitamente, in quanto erano titoli meramente onorifici; infatti, la legge del 12 dicembre 1816, oltre a sancirne la gratuità, puntualizzava che l’espletamento delle medesime funzioni costituiva un vero e proprio dovere civico più che un diritto e chi se ne sottraeva senza un valido motivo poteva essere multato, anche in misura gravosa. Inoltre, chi si fosse reso responsabile di danni erariali e/o di ammanchi, era tenuto a risponderne, risarcendo l’Ente con il proprio patrimonio! E proprio per far fronte a quest’ultima eventualità, era richiesto il cosiddetto censo di eleggibilità. Tale sistema era manifestamente alieno da divisioni, conflittualità ed antagonismi politico-partitici.

Il Decurionato si riuniva ordinariamente, nel luogo assegnato alle sue sessioni, la prima domenica (giornata non lavorativa!) di ogni mese, dietro convocazione del Sindaco o dall’Eletto che lo sostituisse, e poteva essere inoltre convocato, straordinariamente, dall’Intendente, dal Sottintendente, nonché, per casi urgenti, anche dal Sindaco.

Gli amministratori municipali espletavano i compiti di competenza sotto il controllo dell’Intendente provinciale, al quale erano tenuti a fornire il rendiconto annuale delle somme riscosse e dell’uso che ne avevano fatto.

Come si può ben vedere, nel suo complesso, l’amministrazione del Regno delle Due Sicilie si fondava su di un “modello” che non era né arretrato né rozzo, come qualcuno – in totale malafede – vorrebbe ancora far credere. Al contrario, esso appare perfettamente adeguato ai tempi e, in molti casi, addirittura in anticipo, caratterizzato da una “modernità” del tutto particolare, perché riusciva a coniugare le varie istanze di una società in continua evoluzione con i principî della “Tradizione”, facendo leva sui valori più genuini espressi dalle popolazioni meridionali, mantenuti integri a dispetto delle diverse dominazioni subìte nel corso dei secoli. E, se il passato serve per comprendere il presente, la “diversità”, che ancora oggi caratterizza le genti del Sud, assume il significato di caratteristica storica di un popolo che ha radici antichissime e tradizioni degne del rispetto di tutti.

Come abbiamo visto innanzi, durante il decennio francese 1806-1815, con l’abolizione dell’Ordine Monastico Benedettino, Tramutola è trasferita dalla giurisdizione ecclesiastica dell’abate di Cava, alla giurisdizione ecclesiastica del Vescovo di Marsico.

Ritornati i Borboni sul trono di Napoli, il vescovo di Marsico, Paolo Garzilli, è chiamato a far parte della Commissione addetta alla revisione per la soppressione di alcune diocesi. Tale lavoro di revisione, vedrà l’unione di Marsico a Potenza con il trasferimento del vescovo, Paolo Garzilli, alla diocesi di Bovino nell’anno 1818. Dopo tale circostanza il Monastero di Cava, poi Stabilimento ed ora Monumento Nazionale con legge 7 luglio 1866 n° 3036, riavrà la giurisdizione spirituale su Tramutola, che manterrà fino all’otto settembre 1976, quando sarà trasferita alla diocesi di Potenza.

(1) Contributo in danaro che già presso Franchi e Longobardi il feudatario, desideroso di sottrarsi al servizio militare (adohamentum), doveva pagare al suo signore per ottenere l’esonero e permettergli di reclutare altre milizie.

(2) Nel linguaggio feudale, il donativo altrimenti detto laudemio.

(3) Giuramento di ligio omaggio.

(4) Con il termine “beni burgensatici” s’indicavano proprietà immobiliari libere non soggette a servizio o vincolo feudale appartenenti al barone.

(5) Vincenzo Petrocelli I Beni Culturali di Tramutola IL PALAZZO ABBAZZIALE finito di stampare nel mese di luglio 2007 Tipolitografia Centro Grafico di Rocco Castrignano Anzi.

(6) cfr. capitolo 3 La Chiesa della SS.ma Trinità.

(7) Archivio Storico Diocesano Potenza, documento già pubblicato da Carlo Palestina “L’Arcidiocesi di Potenza Muro Marsico appendice documentaria volume III”.

(8) Vincenzo Petrocelli “Storia di confini e relazioni municipali” EDIZIONI Il Giardino di Azimonti Finito di stampare aprile 2014.

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