Principale Attualità & Cronaca IURIS DICTIO ovvero l’affermazione del diritto

IURIS DICTIO ovvero l’affermazione del diritto

Raffaele Vairo

IURIS DICTIO ovvero l’affermazione del diritto contro la turbativa dell’ordinamento giuridico per evitare la disgregazione sociale.

Secondo alcuni intellettuali, tra i quali Galli Della Loggia, Salvini, nel caso Diciotti, sarebbe stato costretto a scegliere il male minore. Anzi, è sempre il Galli Della Loggia, Salvini avrebbe fatto la scelta che ha fatto nell’interesse nazionale, al fine di costringere l’Europa ad una politica diversa sull’immigrazione. In altre parole, il Salvini avrebbe sequestrato i migranti ospitati nella Diciotti perché l’Europa ne decidesse una diversa distribuzione tra gli Stati europei (affermazioni fatte nella trasmissione Piazza Pulita del 21 febbraio 2019). Di conseguenza, il Movimento 5Stelle ‘tra perdere l’anima e far saltare il governo, ha scelto il male minore”.

Ora, il prof. Galli Della Loggia mi consenta di dissentire: Salvini ha solo apparentemente avuto di mira una diversa politica sull’immigrazione, in quanto, a mio avviso, il suo comportamento, anche frutto di scarsa conoscenza delle conseguenze penali cui andava incontro, era finalizzato esclusivamente a conseguire un incremento dei risultati elettorali per il suo partito, il cui interesse non sempre coincide con gli interessi superiori dello Stato. Perché, esimio prof. Della Loggia, una delle finalità preminenti dello Stato è la iuris dictio, cioè l’affermazione del diritto contro gli interessi particolari. Il Governo e i singoli Ministri dovrebbero adoperarsi ad affermare con decisione la iuris dictio specialmente quando viene turbata da comportamenti delittuosi. Nel caso di specie, il comportamento del Ministro è apparso, anche contro la sua volontà, piuttosto come la negazione della giurisdizione ( iuris negatio). E il Movimento 5Stelle non ha salvato Salvini per l’interesse superiore dello Stato, ma per frenare la debacle in cui precipiterebbe in caso di elezioni anticipate.

D’altronde, esimio professore, consideri la questione sotto altro profilo.

Ai sensi dell’art. 95 Costituzione: a) la direzione della politica generale del Governo è affidata al Presidente del Consiglio, mentre la sua attuazione spetta ai singoli rami dell’Amministrazione (Ministeri); b) i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. In campo penale la responsabilità è personale e il coinvolgimento del Presidente del Consiglio è limitata alla fase dell’individuazione dell’indirizzo politico, non essendo possibile estenderla nella fase esecutiva. A meno che non si accerti che vi sia stata una sua complicità (in tale ipotesi si potrebbe ipotizzare il reato di associazione per delinquere).

Se accreditiamo il concetto che il Movimento 5Stelle ha dovuto scegliere il male minore, noi accetteremmo l’idea che i soggetti che occupano cariche di Governo sono esentati dall’obbligo di osservare le leggi e, quindi, che la commissione dei reati potrebbe essere giustificata da una valutazione singolare di un soggetto in nome di un non precisato interesse politico.

Ora, il sequestro di persone è un reato previsto e punito dal codice penale (art. 605) e, se finalizzato per il conseguimento di una diversa politica europea, potrebbe appalesarsi anche quale estorsione, proprio come avviene o avveniva nel passato in ambito privato. Cambia solo il fine materiale che si configura diversamente a seconda se lo consideriamo nel privato o nel pubblico. Ma, aggiungo, nello specifico il fine non è propriamente configurabile di natura pubblica, ove si consideri che il sig. Salvini è capo di un partito che vede aumentare il proprio consenso tutte le volte che vengono esercitate azioni di forza (e di prepotenza).

Aggiungo solamente alcune considerazioni.

1.-. L’esercito dei migranti presenti nella Diciotti era composto di circa 170 persone, peraltro disarmate e impaurite, che non erano in grado di recare pericolo per la sicurezza dello Stato.

2.-. Il sequestro di persone è una grave forma di restrizione della libertà personale che può essere autorizzato, ai sensi dell’art. 13 Costituzione, esclusivamente dall’autorità giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge e con atto motivato (ad esempio, per la salvaguardia della salute pubblica in caso di rischio di epidemia).

3.-. Il quadro probatorio è molto ampio, essendo stata assunta la testimonianza di tutti i membri apicali della catena decisionale (il Questore, il Prefetto, il Comandante della Capitaneria di Porto di Catania, il Capo di Gabinetto e il suo vice del Ministero dell’Interno).

4.-. Che i dirigenti politici dei partiti al Governo siano condizionati da preoccupazioni elettorali, e non da interessi pubblici, si evince anche dai rinvii, a dopo le elezioni europee, delle principali decisioni di politica ambientale ed economica e dall’attenzione che rivolgono ai frequenti sondaggi elettorali.

In conclusione, l’azione del Ministro, a mio modesto parere, più che diretta al conseguimento di un interesse pubblico, si è rivelata piuttosto quale negazione dell’affermazione del diritto (ius dicere), ignorando i diritti umani che la Nostra Costituzione e le norme di diritto internazionale (ma anche l’etica), condivise dall’Italia, si prefiggono di tutelare. A ben vedere, dunque, non è stata la Magistratura a invadere la sfera politica del Governo, ma il Ministro, che, disponendo la restrizione della libertà personale dei migranti, si è arrogato il potere che la Costituzione (art. 13) assegna al giudice.

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