Principale Attualità & Cronaca La questione Salvini nella vicenda della nave Diciotti

La questione Salvini nella vicenda della nave Diciotti

Raffaele Vairo 

Premessa –La giurisdizione è una delle tre funzioni attraverso cui lo Stato esercita la propria sovranità. Nell’esercizio della funzione giurisdizionale lo Stato assolve all’obbligo di rendere giustizia.

Secondo autorevole dottrina (Chiovenda), la giurisdizione consiste nell’attuazione della volontà concreta dell’ordinamento giuridico che avviene tramite un suo organo, il giudice, che realizza appunto l’attività delloius dicere: con la giurisdizione si assicura la certezza della norma e con la certezza della norma si realizza la composizione dei conflitti che possono sorgere tra i consociati.

Nell’esercitare la funzione giurisdizionale il giudice deve agire libero da influenze di ogni tipo, ivi comprese le sollecitazioni provenienti dall’opinione pubblica o da altri organi dello Stato.

Dunque, se alla funzione legislativa spetta di porre le norme, al potere giurisdizionale è attribuita la funzione di interpretarle e di applicarle al caso concreto:il legislatore crea la legge che il giudice applica.Considerata in quest’ottica la funzione giurisdizionale è in stretta interdipedenza con la funzione legislativa, in quanto l’una è il completamento e la continuazione dell’altra.

A garanzia dell’autonomia della giurisdizione la Costituzione pone alcuni principi invalicabili. Prima di tutto c’è l’esigenza di garantire che il giudice, nell’accertamento delle violazioni di legge, sia posto al riparo da influenze e interessi sia propri sia di forze estranee. Al riguardo l’art. 101 della Costituzione statuisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, per cui agli organi di governo è inibita qualsiasi interferenza o intrusione nell’attività giurisdizionale (principio del libero convincimento del giudice). Per converso alla magistratura è inibita qualsiasi interferenza nell’attività di governo o nell’esercizio della funzione legislativa.

La questione Salvini nella vicenda Diciotti –La vicenda è ormai arcinota. Salvini, quale Ministro dell’Interno, è accusato di aver commesso il reato di sequestro di persone aggravato dall’abuso della qualità di pubblico ufficiale e dalla minore età di alcune delle vittime. Il quadro probatorio è ampio e, comunque, l’accusa si fonda principalmente su una fondamentale questione di diritto. Il Ministro sostiene di aver agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo.

A questo punto sono necessarie alcune puntualizzazioni. La prima è la seguente: nel nostro ordinamento è prevista una speciale procedura per i reati ministeriali. La previsione si fonda sul principio che nessuno è esente dal rispetto delle norme giuridiche, in special modo delle norme penali. Quindi, anche un Ministro può commettere reati, per i quali il giudizio è affidato al Tribunale dei Ministri. In secondo luogo va precisato che l’attività di Governo si realizza in fasi diverse. Una prima fase concerne la delineazione dell’atto politico non soggetto alla sindacabilità della magistratura. Definite le finalità programmatiche si passa all’individuazione degli strumenti idonei alla loro realizzazione: la predisposizione di questi strumenti è affidata alle singole amministrazioni che fanno capo ai diversi Ministeri.

Pertanto, la domanda che dobbiamo porci è: il diniego del Ministro dell’Interno allo sbarco può qualificarsi qualeatto politico? La risposta deve tener conto delle precisazioni che abbiamo fatto sopra. Aggiungo che l’atto politico rimane tale fino a quando afferisce a questioni di carattere generale e di indirizzo. Il successivo atto amministrativo con il quale si cerca di realizzare l’indirizzo politico generale non può porsi in contrasto con norme di diritto. Le direttive del Ministro dell’Interno, che hanno inciso sulla sfera giuridica dei migranti, sono state emanate nel rispetto delle norme penali?

Secondo la Giunta per le Immunità del Senato il Ministro non si è discostato dalle direttive del Governo. Pertanto, non può essere sottoposto a giudizio.

A mio giudizio, il Ministro dell’Interno non ha agito per la tutela di un interesse dello Stato, ma per il conseguimento di vantaggi elettorali. E, comunque, le personesequestrateerano su una nave militare che, secondo le norme di diritto internazionale, costituisce territorio italiano.

Il Presidente del Consiglio che, ai sensi dell’art. 95 Costituzione, dirige la politica generale del Governo, non è  responsabile degli atti emanati dai singoli dicasteri (per i quali sono responsabili individualmente i singoli Ministri) e, quindi, non può essere considerato complice del Ministro dell’Interno.

Ultima considerazione. Perché non obblighiamo i politici alla frequenza di un qualificato corso di diritto costituzionale?

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