Principale Politica Diritti & Lavoro Seconda interrogazione Regione Puglia per consulenze Ager

Seconda interrogazione Regione Puglia per consulenze Ager

PUGLIA – I criteri utilizzati dall’Ager, l’agenzia regionale per la gestione dei rifiuti, nella nomina dei consulenti sono al centro di una nuova iniziativa del consigliere regionale del Gruppo Misto, Gianni Liviano, il quale, nei giorni scorsi, ha presentato una interrogazione a risposta scritta rivolta al presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, al direttore dell’Ager, Gianfranco Grandaliano.

Ancora l’Ager, dunque, sotto la lente di ingrandimento del consigliere regionale tarantino, già autore di una precedente iniziativa nei confronti dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti sempre per quanto riguarda l’affidamento di incarichi esterni. Questa volta a far prendere carta e penna al consigliere  Liviano è stata la nomina, avvenuta nel corso del 2017 (scadenza 31 dicembre dello stesso anno) e prorogata a tutto il 2018, di 11 consulenti, per un totale di oltre 200mila euro per il 2017 e di oltre 280mila euro per il 2018, per incarichi vari di supporti quali amministrativo, informatico, specialistico ingegneristico, legale contabile, relazioni esterne.

Tra gli 11 consulenti nominati nel 2017, fa notare Liviano nell’interrogazione, cinque, dai curricula presentati, “risultano essere dipendenti di enti pubblici e che in nessuno dei decreti di nomina vengono esplicitate le modalità ed i criteri di scelta con le quali sono stati individuati i consulenti, tenendo presente che la normativa in materia, per questo tipo di procedure amministrative, è da ricercare nell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001”.

Proprio quella che potrebbe essere stata l’inosservanza dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 nella nomina dei 5 consulenti in questione ha portato Liviano a presentare questa nuova interrogazione con la quale chiede ai presidenti Loizzo e Emiliano e al direttore dell’Ager, Grandaliano, se a loro parere “non ricorrano, nelle fattispecie specifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenza di un danno erariale in capo all’Ente e se gli importi erogati dall’Ager nei confronti dei cinque dipendenti pubblici sopra indicati, per complessivi € 105.000,00 riferiti all’anno 2017, siano stati comunicati, nel rispetto dei tempi e modalità, ai competenti uffici che curano l’Anagrafe delle prestazioni, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall’art.9 del citato d.lgs. 165/2001”. Infine il consigliere regionale del Gruppo Misto chiede di sapere  se, per le motivazioni indirette, “non risultino forse nulli i prefati decreti in questione e se non sussistono forse le responsabilità previste dall’art.7 comma 6 del T.U. sul lavoro pubblico quando sostiene  che il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

Di seguito il testo dell’interrogazione a risposta scritta

Alla c.a

presidente del Consiglio regionale

dott. Mario Loizzo

presidente della Giunta regionale

dott. Michele Emiliano

sig. direttore Ager

avv. Gianfranco Grandaliano

e p.c.

Anac

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Consulenze Ager

– che dall’analisi del c.v., inseriti nell’area di Amministrazione Trasparente del portale Ager, si evince che 5 degli 11 consulenti contrattualizzati  per il 2017, risultano essere dipendenti di Enti Pubblici, ossia: G.C. (Comune di Brindisi), I.R. (Comune di Bari), C.T. (ATO Provincia di Lecce), S.Z. (Consorzio ATO LE/3), M.M.G. (Provincia di Brindisi);

– che in nessuno dei citati decreti vengono esplicitate le modalità ed i criteri di scelta con le quali sono stati individuati i consulenti de quibus, tenendo presente che la normativa in materia, per siffatte procedure amministrative, è da ricercare nell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001;

VISTO

-che, ove si voglia fare riferimento  all’art.7 comma 6 del medesimo d.lgs. si consideri che esso prevede quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)      l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento l’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità l’amministrazione conferente;

b)      l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)      la prestazione dev’essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

d)      devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

e)      Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione e per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione di contratti di lavoro di cui al d.lgs 10709/2003 n. 276 o purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

f)       Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa  per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’art. 1, comma 9 del d.legge 12/7/2004 n. 16, convertito con modificazioni della l. 30/07/2003 è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36 comma 3 del presente decreto e, in caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quarter”;

CONSIDERATO

– che, rispetto a quanto stabilito nel prefato art. 7, nei citati decreti di nomina dei consulenti sopra indicati:

a)      non sono delineati obbiettivi specifici né tanto meno progetti;

b)      le prestazioni consistono in una collaborazione coordinata e continuativa di oggetto generico e priva di attinenza con obbiettivi e progetti specifici;

c)      le prestazioni, consistenti nel mero espletamento di attività ordinarie di competenza del personale Ager, andrebbero acquisite mediante reclutamento di unità o con le forme di avvalimento ordinarie previste dlla legge istitutiva (art. 9 comma 5 della legge regionale 24 del 2012: “per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico operativa organizzata per articolazioni territoriali. Puo’ inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzioni e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente”);

d)      negli atti amministrativi in esame non è indicato se l’Ager ha chiesto con nota ufficiale agli uffici regionali nonché ai Comuni l’esistenza e la disponibilità di analoghe figure di proprio personale all’interno delle specifiche piante organiche, né tanto meno vi sono le risposte di tali uffici che evidenziano l’inesistenza di tali figure o l’impossibilità oggettiva a fornire a tal fine proprio personale disponibile, cosi’ come tassativamente indicato nel citato art. 7 comma 6. Sul punto si richiama il contenuto della sentenza della Corte dei Conti n. 26 del 21/1/2014, sezione giurisdizionale Veneto, nella quale è chiarito che è del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell’organico, e che invece occorre evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste;

e)      -che tutti gli incarichi sono stati conferiti in base ad un avviso del 2016 (determina dirigenziale 18/2016 su bollettino ufficiale 104/2016) che serviva a ricoprire in via d’urgenza un deficit di organico che avrebbe dovuto essere colmato in via ordinaria, ed invece continua ad alimentare collaborazioni e consulenze a professionisti scelti fiduciariamente, in assenza di qualsivoglia selezione pubblica;

– che il riferimento a tale avviso rende evidente che la natura di entrambi i prefati incarichi consistono in una mera collaborazione di oggetto generico e non finalizzata ad obiettivi e progetti specifici e, dunque, all’esercizio di compiti di istituto che non possono essere attribuiti a professionisti eterni, in base ad un incarico di collaborazione, ai sensi di quanto espressamente indicato nel citato art.7;

– che per i suddetti consulenti, la sola iscrizione nelle relative specifiche short list non può legittimare la scelta dei medesimi effettuata dall’Ager, atteso l’obbligo di espletare una procedura comparativa prescritta dall’art.7 comma 6 d.lgs. 165/2001, a prescindere dall’esiguità o meno dell’importo della consulenza. Sul punto si richiama il contenuto della sentenza della Corte dei Conti n.98 del 08/06/2015 nonché della sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2010 n.3405, nelle quali è rimarcato l’obbligo di seguire procedure comparative, adeguatamente  pubblicizzate, per il conferimento degli incarichi di collaborazione, come puntualmente declinato nella citata partecipazione, non ritenendo pertanto legittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario, poiché la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, beni o servizi, e pertanto non può farsi ricorso per analogia a detti criteri, in particolare agli affidamenti in economia;

TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO
il sottoscritto Giovanni Liviano D’Arcangelo, nella qualità di consigliere regionale

CHIEDE

1) se a parere delle SS.VV. non ricorrano, nelle fattispecie specifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenza di un danno erariale in capo all’Ente;

2) se gli importi erogati dall’Ager nei confronti dei cinque dipendenti pubblici sopra indicati, per complessivi € 105.000,00 riferiti all’anno 2017, siano stati comunicati, nel rispetto dei tempi e modalità, ai competenti uffici che curano l’Anagrafe delle prestazioni, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall’art.9 del citato d.lgs. 165/2001;

3) se, per le motivazioni indirette, non risultino forse NULLI i prefati decreti in questione e se non sussistono forse le responsabilità previste dall’art.7 comma 6 del T.U. sul lavoro pubblico quando sostiene  che “il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

Bari, lì 17/12/2018

dott. Giovanni Liviano D’Arcangelo
consigliere regionale
Gruppo Misto

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