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Diritto di Famiglia: Il coniuge che si vuole sep…

Disciplina: Diritto di Famiglia

Il coniuge che si vuole separare ha diritto di accedere ai dati fiscali e patrimoniali dell’altro? L’Agenzia delle Entrate può lecitamente negare ad un coniuge, in pendenza di una separazione, l’accesso ai dati fiscali e patrimoniali dell’altro da essa detenuti: l’unico strumento è l’accesso previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 11 luglio – 27 agosto 2018, n. 2024
Presidente De Zotti – Estensore Vampa

Fatto

1. Con atto del 12 settembre 2017 la dott.ssa -omissis- chiedeva all’Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, l’accesso a tutta la “documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale” del proprio coniuge dott. – omissis -, id est oltre agli atti tutti in epigrafe individuati, anche dei seguenti dati contenuti nell’Anagrafe tributaria – Archivio dei rapporti finanziari: elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il – omissis – intrattiene rapporti finanziari; documenti contenuti nell’Anagrafe dei conti correnti; comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria -Sezione Archivio dei rapporti con operatori finanziari – relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti attivi; comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria – Sezione Archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere riconducibili al -omissis-.
1.1. La richiesta di ostensione, si fondava sulle circostanze in appresso:
– pendenza avanti al Tribunale di Lecco di un procedimento per separazione giudiziale intentato dal coniuge, dott. -omissis-;
– necessaria incidenza dei “redditi” e degli “altri rapporti patrimoniali facenti capo ai coniugi” sulla “quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento che il coniuge dovrà corrispondere in caso di separazione”.
Di qui la necessità di accedere alla documentazione richiesta, in quanto “fondamentale per assicurare la tutela delle ragioni della Dr.ssa -omissis- e delle figlie minori nel corso dell’indicato procedimento di separazione (…) pendente dinanzi al Tribunale di Lecco e recante R.G. -omissis-”.
1.2. Con provvedimento trasmesso a mezzo pec in data 13 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, negava l’accesso ai dati e alle informazioni contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, reputando prevalente il “diritto alla riservatezza del terzo”, in assenza di un provvedimento giudiziale “che abbia accertato la prevalenza del diritto di accesso” e cioè in assenza, nella fattispecie, della autorizzazione che il Giudice del procedimento di separazione può concedere ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp.att. c.p.c.. Nel provvedimento di diniego espressamente si significava, altresì, che la richiesta ostensiva riguardante tutti gli altri documenti (copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale contenuti nell’Anagrafe tributaria) sarebbe stata esaminata dalla direzione provinciale di Lecco di essa Agenzia.
1.3. La ricorrente, con atto del 12 ottobre 2017, chiedeva il riesame di tale diniego ex art. 25, comma 4, l. 241/90; l’istanza veniva favorevolmente valutata dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 l. 241/90, che, per l’effetto, “invitava l’amministrazione a riesaminare la questione” (decisione n. 87 del 15 novembre 2017).
1.4. La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, riesaminata la fattispecie, emanava in data 19 dicembre 2017 “provvedimento confermativo motivato” dell’originario diniego, reputando che i documenti oggetto della richiesta –proprio in quanto funzionali alla esibizione e alla utilizzazione nel giudizio di separazione- dovessero colà trovare ingresso nelle forme e nei modi contemplati dal codice di procedura civile, nel rispetto del diritto di difesa di ambedue le parti e del contraddittorio: venivano, all’uopo, espressamente richiamate le statuizioni del Consiglio di Stato rese in fattispecie analoga (decisione n. 3461/17).
1.5. Frattanto, anche la direzione provinciale di Lecco dell’Agenzia delle Entrate –acquisite le deduzioni in opposizione del controinteressato, dott. -omissis– provvedeva a rigettare l’istanza di accesso della ricorrente, reputando …

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http://www.divorzista.org/sentenza.php?id=15324

Marco Tatullo

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