Principale Ambiente, Natura & Salute Xylella, Amati: “Il Tar Lazio respinge ricorso di associazioni pugliesi negazioniste

Xylella, Amati: “Il Tar Lazio respinge ricorso di associazioni pugliesi negazioniste

Xylella, Amati: “Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di alcune associazioni pugliesi negazioniste, credulone e operanti contro paesaggio, produttività e scienza”

“Sulla xylella il Tar Lazio ha respinto il ricorso negazionista di alcune associazioni pugliesi. Confermo la prognosi data all’epoca della presentazione: un ricorso traditore della Puglia, del suo paesaggio, della sua produttività e delle scienze naturali e giuridiche. Stilato con argomenti simili a quelli che si trattano al taglio dell’anguria stando in riva al mare, cioè farcito di parole disimpegnate e attinenti a tutto l’armamentario politicista del negazionismo credulone. Ringrazio l’avvocatura regionale per l’impegno e la competenza”.
Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale bilancio Fabiano Amati, commentando l’esito cautelare del ricorso promosso dinanzi al Tar Lazio da alcune associazioni pugliesi, avverso la Delibera della Giunta pugliese n. 1890/2018 e il D.M. 13.2.2018 e discusso ieri.
“Era un ricorso promosso dalla solita compagnia contro tutto e tutti, che in fondo se ne fregava della xylella e delle gravi conseguenze che sta portando alla Puglia.
Ma per fortuna il Tar Lazio lo ha rigettato per i seguenti motivi:
a) l’impugnazione era tardiva;
b) il decreto ministeriale impugnato risulta coerente con quanto previsto dalle decisioni della Commissione Europea e l’individuazione delle misure non rientra nella discrezionalità tecnica dell’autorità amministrativa competente;
c) il metodo alternativo di contrasto alla Xylella non risulta validato a livello ufficiale dalle competenti autorità;
d) la scelta di non effettuare il test di conferma per le piante che sono situate in aree in cui la presenza di piante infette è stata già ufficialmente accertata con la doppia analisi ed è congrua e coerente con i principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa;
e) l’abbattimento senza analisi delle piante infette è previsto dalla delibera impugnata solo su segnalazione ed assenso del proprietario e solo in zone in cui la presenza dell’infezione è stata già rilevata in precedenti monitoraggi;
f) l’eradicazione delle piante risulta coerente con le decisioni UE;
g) l’esigenza di tutela dell’ambiente deve essere contemperata con altri diritti fondamentali alla cui tutela sono finalizzate le misure propugnate dalla gravata delibera in piena coerenza con le statuizioni dei competenti organi comunitari;
h) la questione di legittimità costituzionale di una norma statale è irrilevante in quanto gli atti impugnati non sono stati emanati in attuazione della disposizione in esame”.

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